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Roma, 27 luglio 2009 – Un’altra bocciatura per il Ministro Brunetta!
Questa volta ci ha pensato il giudice
Eugenio Grisanti a fornire gratuitamente al Ministro Brunetta una lodevole
lezione di diritto.
Il pretesto è la sentenza n. 1284/09 emessa dal tribunale di Roma il 17
luglio scorso, avente ad oggetto il conferimento e l’attribuzione della
qualifica di vicedirigente al ricorrente nonché la declaratoria di inefficacia
dello “ius superveniens”costituito dalla disposizione dell’art. 8 della
legge n. 15 del 2009. La norma in questione, voluta fortemente dal Ministro
della funzione pubblica, è la famosa norma di interpretazione autentica
dell’art. 17 bis del decreto legislativo 165/2001, in base alla quale la
vicedirigenza resta disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della
contrattazione collettiva, salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla detta
data di entrata in vigore.
Cosa pensava di ottenere il Ministro Brunetta con la formulazione di una norma
di tal genere? Non lo abbiamo mai capito.
Non eravamo i soli. Finalmente un giudice competente e preparato spiega al
Ministro che è dal 1993, con la privatizzazione del pubblico impiego, che il
legislatore ha individuato nella contrattazione collettiva la fonte
regolamentatrice dei rapporti di lavoro pubblico. Ma questo non vuol dire che la
contrattazione si sostituisce al legislatore. Il Parlamento resta sovrano e la
contrattazione non può eludere un disposto legislativo. Neanche se la norma la
scrive il Ministro della Funzione pubblica.
Nella sentenza è detto chiaramente”ove si ravvisasse in tale disposto
(cioè nell’art. 8) una sorta di vis abrogans dello stesso art. 17 bis, la
disposizione in esame incorrerebbe in una censura di palese incostituzionalità”.
Per questo la norma va disapplicata, e il Ministro?
Bocciato, si capisce!
a cura del responsabile dell’Ufficio Stampa UNIVIP