Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici

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Roma, 12 febbraio 2010 –  UNIVIP e la progressione di carriera.

L’indagine condotta da UNIVIP sul diritto alla qualifica, grazie alla preziosa collaborazione di molti colleghi, ci ha portato a ritenere che in molte Amministrazioni si sia proceduto ad erronei inquadramenti.
Questo ha evidentemente comportato nel tempo un progressivo appiattimento verso il basso del personale della carriera direttiva e, con l’introduzione da parte della contrattazione collettiva di aree omogenee in cui  reinquadrare tutto il personale, ha finito per azzerare le diverse professionalità.
Così, chi aveva la reggenza di un ufficio o la titolarità di una sezione, per effetto della legge 312 del 1980 si è visto erroneamente inquadrato – a seconda dei casi- nella VIII o nella IX q.f.. A seguito, poi, dell’inquadramento nella posizione economica C3 o C2, la reggenza gli è stata negata e la titolarità della sezione non gli è stata sempre riconosciuta.
Si è verificato un vero e proprio demansionamento che ha prodotto un conseguente danno economico e professionale al lavoratore, demotivandolo del tutto. Una recente sentenza della Cassazione (n. 25897 del 10 dicembre 2009), però, ha sancito il seguente principio di diritto: “Il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni (cioè le vecchie qualifiche funzionali o le attuali aree professionali) impone al giudice di merito di accertare le esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita dal lavoratore in conseguenza  di percorsi di accrescimento professionale dallo stesso evidenziati, ed, in particolare, di individuare alla luce della sua “storia professionale”quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 c.c., indipendentemente dall’obbligo dallo stesso assunto di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento”. Quindi, anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell’art. 2103 del codice civile e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale.

a cura del responsabile dell’Ufficio Stampa UNIVIP

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