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Roma, 12 febbraio 2010 – UNIVIP e la progressione di carriera.
L’indagine condotta da UNIVIP
sul diritto alla qualifica, grazie alla preziosa collaborazione di molti
colleghi, ci ha portato a ritenere che in molte Amministrazioni si sia proceduto
ad erronei inquadramenti.
Questo ha evidentemente comportato nel tempo un progressivo appiattimento verso
il basso del personale della carriera direttiva e, con l’introduzione da parte
della contrattazione collettiva di aree omogenee in cui reinquadrare tutto il
personale, ha finito per azzerare le diverse professionalità.
Così, chi aveva la reggenza di un ufficio o la titolarità di una sezione, per
effetto della legge 312 del 1980 si è visto erroneamente inquadrato – a seconda
dei casi- nella VIII o nella IX q.f.. A seguito, poi, dell’inquadramento nella
posizione economica C3 o C2, la reggenza gli è stata negata e la titolarità
della sezione non gli è stata sempre riconosciuta.
Si è verificato un vero e proprio demansionamento che ha prodotto un conseguente
danno economico e professionale al lavoratore, demotivandolo del tutto. Una
recente sentenza della Cassazione (n. 25897 del 10 dicembre 2009), però, ha
sancito il seguente principio di diritto: “Il principio di tutela della
professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un
accorpamento convenzionale delle mansioni (cioè le vecchie qualifiche
funzionali o le attuali aree professionali) impone al giudice di merito di
accertare le esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita dal
lavoratore in conseguenza di percorsi di accrescimento professionale dallo
stesso evidenziati, ed, in particolare, di individuare alla luce della sua
“storia professionale”quali fossero le mansioni di riferimento per verificare
l’osservanza dell’art. 2103 c.c., indipendentemente dall’obbligo dallo stesso
assunto di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento”.
Quindi, anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista
dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell’art. 2103 del codice
civile e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere
assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità
raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale.
a cura del responsabile dell’Ufficio Stampa UNIVIP