ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07381
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 329 del 27/05/2010
Firmatari
Primo firmatario:
MAZZARELLA EUGENIOGruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/05/2010
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Stato iter: IN CORSO
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 17, comma 82, della legge n. 127 del 1997 aveva abrogato le norme di inquadramento dei segretari comunali nella IX qualifica funzionale;
l'abrogazione delle norme era stata giustificata dal fatto che la carriera dei segretari comunali era stata da sempre equiparata alla carriera degli impiegati civili dello Stato appartenenti ai ruoli di gruppo «A» di cui al R.D. n. 2395 del 1923, confluito nei ruoli della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 1956 (articoli 12, 72, 73) e di seguito nei ruoli della carriera direttiva disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (articoli 1 e 153 ) e confluito nei ruoli e nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva dei dirigenti dello Stato disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972
(articoli 1, 51, 60, 61, 62 e 76);
dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 l'equiparazione tra la carriera dei segretari comunali e quella dei dirigenti dello Stato era stata prevista:
dall'articolo 25 e nella tabella «D» allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del
1972 e confermata nel tempo dalla legge n. 112 del 1977;
dall'articolo 11 e 11-bis della legge n. 432 del 198;
dal decreto-legge n. 2 del 1985 convertito dalla legge n. 72 del 1985;
dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 145 del 2002;
con la soppressione delle norme che avevano inquadrato nella IX qualifica funzionale i segretari comunali e la conseguente restituzione degli stessi (segretari comunali) ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, sarebbe stato logico aspettarsi un adeguamento alla normativa anche da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, atteso che, l'inquadramento dei segretari comunali e dei dirigenti della carriera direttiva ordinaria nella IX qualifica funzionale, si era realizzata contravvenendo alle previsioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge n. 312 del 1980 e quelle di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, dove si prevedeva che dall'inquadramento nelle qualifiche dovesse restare escluso sia il personale appartenente alle «categorie dirigenziali», che il personale dei «ruoli ad esaurimento» personale quest'ultimo (ruolo ad esaurimento) che apparteneva ad una carriera inferiore a quella dei dirigenti come precisato:
all'articolo 60 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 1956;
all'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
all'articolo 33 del decreto legislativo n. 105 del 1990;
pertanto il legislatore avendo escluso dall'inquadramento nella IX qualifica funzionale il personale dei «ruoli ad esaurimento» intendeva ovviamente escludere dallo stesso inquadramento (nella IX qualifica funzionale) il personale delle carriere direttive ordinarie -:
se, per le parti di propria competenza, il Governo intenda assumere iniziative tese ad eliminare una situazione divenuta oramai insostenibile dal momento che i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze assunti nei ruoli della carriera direttiva disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ( alla quale risultava equiparata la carriera dei segretari comunali) risultino attualmente inquadrati nella IX qualifica funzionale divenuta area C3 attualmente individuata nella III area f 4 f 5;
se non intendano a tal proposito riconsiderare la posizione del suddetto personale nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 36 e 41 della Costituzione articoli nei quali č prevista la tutela e la dignitą dei lavoratori e nell'attribuzioni delle mansioni per le quali č stato assunto o a quelle della categoria superiore che abbia successivamente acquisito.
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