ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03036
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 178 del 18/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/05/2009
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter: CONCLUSO il 24/05/2010
Fasi iter:
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/05/2010
RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2010
CONCLUSO IL 24/05/2010
Interrogazione a risposta scritta 4-03036
presentata da GIOVANNI PALADINI lunedì 18 maggio 2009, seduta n.178
PALADINI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
l'area della vicedirigenza, introdotta dalla legge 145 del 15 luglio 2002, è stata di recente oggetto di dibattito parlamentare in vista dell'approvazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 sulla produttività del lavoro pubblico e la trasparenza della P.A. ove il Governo all'articolo 8 ha previsto apposita norma interpretativa in materia di vice dirigenza;
ad oggi non sono ancora state emanate direttive al riguardo, così continuandosi a concedere vantaggi alle cosiddette ex carriere concettuali, che attraverso i corsi di riqualificazione acquisiscono - pur in assenza del diploma di laurea - posizioni di vertice nella ex carriera direttiva (C2 e C3);
resta improrogabile l'esigenza di emanare le direttive del caso al fine di ridare dignità professionale ai funzionari direttivi destinatari del provvedimento di cui in premessa -:
se siano già state impartite all'ARAN (Agenzia per la Rappresentazione Negoziale delle P.A.) le Partecipanti allo svolgimento/discussione direttive utili alla risoluzione del problema e qualora ciò non fosse avvenuto, quando ne sia prevista la emanazione;
quali siano gli specifici intendimenti del Ministro in indirizzo quanto ai contenuti che vorranno esser dati all'istituto della vice-dirigenza.
(4-03036)
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2010
BRUNETTA RENATO
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE
Risposta scritta pubblicata lunedì 24 maggio 2010 nell'allegato B della seduta n. 326 all'Interrogazione n.4-03036 presentata da GIOVANNI PALADINI
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla mancata attuazione dell'area della vicedirigenza, si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n.
145, ha introdotto nell'ordinamento amministrativo l'area della vice-dirigenza.
La figura del vice-dirigente sarà estesa inoltre - ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo, ove compatibile - al personale dipendente delle altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo, appartenente a qualifiche equivalenti alle posizioni C2 e C3 del
comparto ministeri, cioè alla VIII e IX qualifica funzionale, e l'equivalenza
sarà definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
È d'uopo chiarire, sin d'ora, che dall'esame del dettato
normativo in argomento discende che l'istituzione della vice-dirigenza è
demandata alla contrattazione collettiva previa prefigurazione al soggetto
deputato ad avviare le trattative, cioè l'agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), di apposito atto di indirizzo
da parte dei competenti comitati di settore.
Tale lettura è ulteriormente suffragata dall'articolo 8 della
legge n. 15 del 2008, con il quale è stata fornita l'interpretazione autentica
dell'articolo 17-bis sopra citato nel senso che «la vice-dirigenza è
disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione
collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre
una specifica previsione costitutiva al riguardo».
Precisa, inoltre, quest'ultima disposizione, che il personale in
possesso dei relativi requisiti può accedere alla vice-dirigenza soltanto previa
costituzione dell'area da parte della contrattazione collettiva nazionale del
comparto di riferimento.
Da ciò consegue l'inesistenza di un diritto soggettivo
all'inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la contrattazione
collettiva costituirà l'apposita area.
Detto diversamente, il citato articolo 8 ha ribadito che la
materia della vice-dirigenza è disciplinata «esclusivamente» nell'ambito della
contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento e che a quest'ultima
il legislatore del 2002 ha inteso attribuire la mera «facoltà» di introdurre nel
contratto collettivo nazionale di lavoro una specifica previsione costitutiva
dell'area in esame.
Secondo la normativa de qua, pertanto, il personale in possesso
dei requisiti non può vantare alcun diritto al riconoscimento della qualifica di
vicedirigente, poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha ancora
istituito la relativa area, né in relazione al comparto Ministeri, né in
relazione ad altri comparti.
Appare chiara, infine, la competenza della contrattazione
collettiva per la predisposizione dell'area, l'istituzione della figura
professionale e la doverosità dell'attività istituzionale tesa alla
predisposizione degli atti di indirizzo all'Aran ai fini dell'istituzione
dell'area medesima.
Per ciò che riguarda, nello specifico, tale ultimo aspetto, si
rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di comitato
di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di
indirizzo all'Aran, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei
comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la
costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto ministeri. Analogamente si
è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007 relativo al Ccnl del
comparto ministeri 2006-2009.
Per ciò che attiene, invece, al successivo accordo fra le parti,
appare pleonastico evidenziare che la contrattazione collettiva non è vincolata
né vincolabile, essendo espressione di autonomia privata ex articolo 39 della
Costituzione.
Le parti contrattuali, in specie, non hanno inteso disciplinare
la vicedirigenza attraverso il Ccnl del comparto ministeri sottoscritto il 14
luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale
successiva, che per dottrina e giurisprudenza costante integra il contratto
collettivo essendo espressione della volontà delle parti di esercitare in più
fasi il mandato negoziale.
Tuttavia questa sequenza contrattuale non ha avuto seguito.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.