PROPOSTA DI MODIFICA
ATTO CAMERA 4865
All’art. 21 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1bis.
Fino a quando non saranno emanati i criteri per la definizione delle procedure
di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui all’art. 30 del decreto
legislativo 165 del 2001 e all’art. 1, comma 29 del decreto legge 13 agosto 2011
n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, al fine di ottenere un più
efficace e razionale utilizzo delle risorse umane con conseguente riduzione
della spesa pubblica, i provvedimenti di comando del personale non dirigente di
altre amministrazioni dello Stato – ad esclusione degli appartenenti alle forze
armate e alle forze di polizia – sono automaticamente prorogati.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ma anzi mira a realizzare in
futuro una efficace razionalizzazione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni che hanno collocato in posizione di comando o fuori ruolo propri
dipendenti.
L’esigenza di contenimento della spesa pubblica, sempre più avvertita in questo
periodo, necessita di una rivisitazione delle tabelle organiche del personale di
tutte le amministrazioni al fine di individuare esuberi e/o carenze di personale
ed intervenire applicando, a seconda delle fattispecie considerate, gli istituti
previsti dalle norme vigenti ma non ancora attuati.
Il comando consente alle amministrazioni che hanno carenze nei loro organici di
avvalersi di personale preso in prestito da altre amministrazioni al fine di un
efficace funzionamento.
E’ necessario, però, in tempi razionali procedere ad un riordino di tale
personale al fine di evitare iniquità e disparità di trattamento tra il
personale stesso.
Il presente emendamento, perciò, tende ad evitare di procedere a sporadici
provvedimenti di revoca dei comandi già concessi, a danno del funzionamento
delle amministrazioni in cui tale personale presta la propria attività e a danno
altresì della professionalità del dipendente, in attesa che vengano attuate
norme organiche in materia, peraltro già esistenti ma non ancora applicate,
dettate a vantaggio del benessere della collettività, della crescita
professionale dei dipendenti pubblici, dell’efficienza delle amministrazioni
interessate ma soprattutto del contenimento della spesa pubblica.
1.62
GALIOTO
Dopo il comma
6-ter,
aggiungere il seguente:
«6-quater. Fino a quando non saranno emanati i criteri per la definizione delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 e all'articolo 1, comma 29 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di ottenere un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane con conseguente riduzione della spesa pubblica, i provvedimenti di comando del personale non dirigente di altre amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono automaticamente prorogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».