Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01298

Atto n. 4-01298

Pubblicato il 24 marzo 2009
Seduta n. 178

DI NARDO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione. -

Premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 72, e segnatamente ai commi 7 e 11, (quest'ultimo, come modificato, dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15), dispone forti restrizioni riguardo al trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo;

per quanto risulta all’interrogante, le maggiori istituzioni pubbliche e private che si occupano di economia finanziaria, in ambito sia nazionale che internazionale, sottolineano da tempo la necessità per il nostro Paese di prevedere la possibilità di allungare la vita lavorativa (seppure naturalmente su base volontaria) anche una volta raggiunta l’età pensionabile, al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema previdenziale, considerato il progressivo aumento dell’aspettativa di vita;

il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in occasione delle “Considerazioni finali sull’anno 2007” esposte nel corso dell’Assemblea ordinaria della Banca d’Italia il 31 maggio 2008, ha evidenziato in modo chiaro ed inequivocabile come “solo il 19 per cento degli italiani tra i 60 e i 64 anni svolge un’attività lavorativa, contro il 33 per cento degli spagnoli e dei tedeschi, il 45 dei britannici, il 60 degli svedesi.”;

per effetto dell'applicazione delle norme citate, si avrà personale ultrasessantenne in servizio e personale costretto a lasciare il servizio prima del raggiungimento dell'età pensionabile per aver maturato l'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, così come prescrive il citato comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 15 del 2009, la cosiddetta "legge Brunetta",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per le parti di propria competenza, intendano promuovere interventi modificativi delle norme citate al fine di evitare ingiustificate disuguaglianze di trattamento nell'ambito del personale afferente al medesimo comparto di contrattazione.

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