Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici
La News Letter di UNIVIP
Uno sguardo sul mondo del pubblico impiego
Speciale Previdenza

Numero di Giugno 2010 
 

Sul sistema previdenziale questo Governo mostra ancora una volta di non avere le idee chiare. Avevamo già fatto presente, in occasione dell’iter parlamentare di approvazione al decreto legge 112/2008, che l’art. 72 –così come era stato scritto- consentiva la risoluzione del rapporto di lavoro a lavoratori che, raggiunta la anzianità contributiva di 40 anni, avevano meno di 65 anni. Ci eravamo proposti di presentare semplici accorgimenti correttivi della norma, al fine di evitare che le amministrazioni – con la scusa di applicare la normativa- avessero proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (confronta Newsletter Settembre 2008). I nostri emendamenti, però, non erano stati accolti perché sul provvedimento il Governo aveva posto la fiducia.

Non ci eravamo fermati al semplice rifiuto, ed avevamo cominciato una campagna di informazione e sensibilizzazione verso quei parlamentari in grado di comprendere la questione, dando vita ad una serie di interrogazioni parlamentari ( confronta comunicato 2 dicembre 2008).

La nostra linea di pensiero fu confortata dalla sentenza della Cassazione (sentenza n. 28529) che aveva censurato il comportamento della RAI, quale datore di lavoro, per avere messo in pensione un suo caporedattore per raggiunti limiti di anzianità contributiva (comunicato 9 dicembre 2008).

 

Alla fine, la norma sui 40 anni di contribuzione scomparve dal testo.
Ma il Ministro Brunetta non dovette digerire l’affronto.
Infatti, qualche mese dopo, in occasione dell’iter di conversione del decreto legge anti-crisi (n. 78 del 2009) reintrodusse all’art. 17, comma 35 novies e decies, il criterio dei 40 anni di anzianità massima contributiva, comprensivi del riscatto di laurea e del periodo di servizio militare, per tutti i dipendenti pubblici con la sola esclusione dei magistrati e professori universitari (comunicato 10 luglio 2009).

A seguito di ciò, le amministrazioni hanno cominciato a rescindere i rapporti di lavoro con i loro dipendenti, in alcuni casi senza neanche aspettare il raggiungimento dei 65 anni di età e comunque negando la possibilità di prolungare il servizio per ulteriori due anni (cioè fino a 67 anni).
 

Arriviamo ai giorni nostri.
Nel decreto legge n. 78 del 2010, i lavoratori che maturano il diritto ad andare in pensione (sia per aggiunti limiti di età che di contribuzione) vedranno rinviato di 1 anno il relativo trattamento di pensione. 
Le nuove decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, a partire dall’anno 2011, sono stabilite all’art. 12 (commi da 1 a 6).
Si tratta in buona sostanza di uno slittamento in  avanti dei  tempi  per andare  in  pensione  che andrà da  un  minimo di  1 mese fino ad un  massimo  di  6 mesi, per  la pensione  di anzianità. Per quella di vecchiaia, invece, i lavoratori dovranno aspettare  da un minimo  di 7 ad un massimo di 9 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti attualmente.
Si tratta, in  sostanza, di un aumento dell’età pensionabile.
Questo sistema vale anche per chi matura  40 anni di contribuzione dal 1° gennaio del 2011, diversamente da chi li maturerà entro  il 31 dicembre di quest’anno, che potrà continuare ad  usufruire delle attuali 4 finestre.  
Potrà e non dovrà.
I lavoratori in servizio al 2010, infatti, per effetto dell’art. 17 comma 35 novies e decies, saranno costretti a lasciare il servizio a condizioni del tutto diverse dai loro colleghi.
Siamo a  conoscenza che in molti casi, le amministrazioni hanno stabilito di non concedere più ai loro dipendenti la possibilità di trattenimento in servizio fino a 67 anni, se non addirittura deciso di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro anche prima del compimento dei limiti di età.
E’ palese la disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa amministrazione.
Per queste ragioni UNIVIP, sollecitata da più parti, ha sottoposto la questione alle forze politiche,   riproponendo gli stessi emendamenti alla norma nel testo di legge attualmente al Parlamento.

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Riportiamo alla fine alcune tabelle esemplificative (anche se provvisorie e soggette ad eventuali modifiche in previsione della conversione in legge dello stesso decreto) con le vecchie e nuove decorrenze e l’indicazione dei mesi di ritardo con il nuovo sistema che entrerà in vigore dal prossimo anno.

Queste sono le tabelle con le nuove finestre di uscita.

                        LAVORATORI DIPENDENTI

 

PENSIONE DI ANZIANITA’

 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti maturati nel 2011

VECCHIA FINESTRA

NUOVA FINESTRA

MESI DI RITARDO

VECCHIA FINESTRA

NUOVA FINESTRA

MESI DI RITARDO

Gennaio

Gennaio 2012

Febbraio 2012

1

Luglio 2011

Febbraio 2012

7

Febbraio

Gennaio 2012

Marzo 2012

2

Luglio 2011

Marzo 2012

8

Marzo

Gennaio 2012

Aprile 2012

3

Luglio 2011

Aprile 2012

9

Aprile

Gennaio 2012

Maggio 2012

4

Ottobre 2011

Maggio 2012

7

Maggio

Gennaio 2012

Giugno 2012

5

Ottobre 2011

Giugno 2012

8

Giugno

Gennaio 2012

Luglio 2012

6

Ottobre 2011

Luglio 2012

9

Luglio

Luglio 2012

Agosto 2012

1

Gennaio 2012

Agosto 2012

7

Agosto

Luglio 2012

Settembre 2012

2

Gennaio 2012

Settembre 2012

8

Settembre

Luglio 2012

Ottobre2012

3

Gennaio 2012

Ottobre2012

9

Ottobre

Luglio 2012

Novembre 2012

4

Aprile 2012

Novembre 2012

7

Novembre

Luglio 2012

Dicembre 2012

5

Aprile 2012

Dicembre 2012

8

Dicembre

Luglio 2012

Gennaio 2013

6

Aprile 2012

Gennaio 2013

9

 

               FINESTRE MOBILI CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

 

 

LAVORATORI DIPENDENTI

 

 

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti maturati nel 2011

VECCHIA FINESTRA

NUOVA FINESTRA

VECCHIA FINESTRA

NUOVA FINESTRA

Requisiti maturati nel 2011

Gennaio 2011

**

Luglio 2011

 Febbraio 2012

Ottobre 2011

Agosto 2012

Gennaio 2011

Febbraio 2011

**

Luglio 2011

 Marzo 2012

Ottobre 2011

Settembre 2012

Febbraio 2011

Marzo 2011

**

Luglio 2011

Aprile 2012

Ottobre 2011

Ottobre2012

Marzo 2011

Aprile 2011

**

Ottobre 2011

Maggio 2012

Gennaio 2012

Novembre 2012

Aprile 2011

Maggio 2011

**

Ottobre 2011

Giugno 2012

Gennaio 2012

Dicembre 2012

Maggio 2011

Giugno 2011

**

Ottobre 2011

Luglio 2012

Gennaio 2012

Gennaio 2013

Giugno 2011

Luglio 2011

Gennaio 2012

Agosto 2012

Aprile 2012

Febbraio 2013

Luglio 2011

Agosto 2011

Gennaio 2012

Settembre 2012

Aprile 2012

Marzo 2013

Agosto 2011

Settembre 2011

Gennaio 2012

Ottobre 2012

Aprile 2012

Aprile 2013

Settembre 2011

Ottobre 2011

Aprile 2012

Novembre 2012

Luglio 2012

Maggio 2013

Ottobre 2011

Novembre 2011

Aprile 2012

Dicembre 2012

Luglio 2012

Giugno 2013

Novembre 2011

Dicembre 2011

Aprile 2012

Gennaio  2013

Luglio 2012

Luglio 2013

Dicembre 2011

** Uscita consentita ai lavoratori che hanno compiuto almeno 57 anni di età entro la fine del mese precedente all’apertura della finestra

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