Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici La News Letter di UNIVIP Uno sguardo sul mondo del pubblico impiego Speciale Previdenza |
Sul sistema previdenziale questo Governo mostra ancora una volta di non avere le idee chiare. Avevamo già fatto presente, in occasione dell’iter parlamentare di approvazione al decreto legge 112/2008, che l’art. 72 –così come era stato scritto- consentiva la risoluzione del rapporto di lavoro a lavoratori che, raggiunta la anzianità contributiva di 40 anni, avevano meno di 65 anni. Ci eravamo proposti di presentare semplici accorgimenti correttivi della norma, al fine di evitare che le amministrazioni – con la scusa di applicare la normativa- avessero proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (confronta Newsletter Settembre 2008). I nostri emendamenti, però, non erano stati accolti perché sul provvedimento il Governo aveva posto la fiducia. Non ci eravamo fermati al semplice rifiuto, ed avevamo cominciato una campagna di informazione e sensibilizzazione verso quei parlamentari in grado di comprendere la questione, dando vita ad una serie di interrogazioni parlamentari ( confronta comunicato 2 dicembre 2008).
La nostra linea di pensiero fu confortata dalla sentenza della Cassazione (sentenza n. 28529) che aveva censurato il comportamento della RAI, quale datore di lavoro, per avere messo in pensione un suo caporedattore per raggiunti limiti di anzianità contributiva (comunicato 9 dicembre 2008). |
Alla fine, la norma sui 40 anni di
contribuzione scomparve dal testo.
A seguito di ciò, le
amministrazioni hanno cominciato a rescindere i rapporti di lavoro con i
loro dipendenti, in alcuni casi senza neanche aspettare il raggiungimento
dei 65 anni di età e comunque negando la possibilità di prolungare il
servizio per ulteriori due anni (cioè fino a 67 anni). |
Arriviamo ai giorni nostri. |
Riportiamo alla fine alcune tabelle esemplificative (anche se provvisorie e soggette ad eventuali modifiche in previsione della conversione in legge dello stesso decreto) con le vecchie e nuove decorrenze e l’indicazione dei mesi di ritardo con il nuovo sistema che entrerà in vigore dal prossimo anno. Queste sono le tabelle con le nuove finestre di uscita.
** Uscita consentita ai lavoratori che hanno compiuto almeno 57 anni di età entro la fine del mese precedente all’apertura della finestra |