La Camera dei deputati ha approvato il 19 ottobre 2010 in via definitiva il disegno di legge (cosiddetto Collegato lavoro) recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Pietro Gremigni del Sole 24 ore ha elaborato una tabella di sintesi di tutti gli articoli del nuovo provvedimento, che UNIVIP ripropone di seguito.
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Norma |
Argomento |
Sintesi |
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1 |
Lavori usuranti |
Viene concessa una nuova delega al Governo per concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività di tipo usurante e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Le regole attuative dovranno prevedere una clausola di salvaguardia atta a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora vi siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria. |
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Controllo enti |
Il Governo è delegato ad emanare norme dirette a: 1) riorganizzare gli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro; 2) ridefinire del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati. I punti della delega in breve riguardano: - semplificazione organizzativa e razionalizzazione; - ridefinizione dei rapporti di vigilanza tra Ministero del lavoro ed Enti soggetti a vigilanza, in particolare Inail e Ispesl (N.B. L’Ispesl è stato soppresso dal 31 maggio 2010 ad opera della legge 122/2010 le funzioni sono confluite nell’Inail). |
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3 |
Vigilanza sul doping e salute nello sport |
Commissione di vigilanza - Vengono rideterminati i componenti della Commissione di vigilanza sul doping nello sport. |
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4 commi 1 e 3 |
Lavoro sommerso e maxi sanzione |
Viene riformulata la norma (art. 3 legge 73/2002) che stabilisce la cosiddetta maxisanzione nell’ipotesi di lavoro irregolare anche per uniformarla alle nuove regole legali e amministrative in materia di libri obbligatori e comunicazione preventiva. Rimane fermo l’importo della sanzione da 1.500 euro a 12.000 euro in caso di impiego da parte di datori di lavoro privati di lavoratori subordinati (la norma prima parlava di lavoratori in genere) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, tranne quello domestico. Resta ferma la maggiorazione di 150 euro per ogni giorno di lavoro effettivo. Viene aggiunta poi una sanzione ridotta da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare (maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare), nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Cambia anche l’importo della sanzione civile connessa all’evasione (e non più anche omissione) di contributi e premi: si passa da 3.000 euro minime a prescindere dalla durata della prestazione irregolare a un importo per ogni lavoratore accertato irregolare pari alle normali sanzioni civile previste maggiorate del 50%. Deroga - Le sanzioni indicate al punto precedente non devono essere applicate qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Competenza ad irrogare le sanzioni - L’organo amministrativo competente ad irrogare le predette sanzioni è l’organo di vigilanza che effettua gli accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. In ogni caso è la Direzione pro. Lavoro l’autorità che deve ricevere il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 689/1981, che impone al funzionario ispettivo di indicare la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Ai fini della determinazione dell’organo competente per le pregresse violazioni, la legge stabilisce che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro irregolare relativi alle violazioni commesse (e non più semplicemente constatate come nella versione normativa precedente) prima della data di entrata in vigore del Decreto legge 12/2002 (25 aprile 2002), resta di competenza dell'Agenzia delle entrate, anche se constate dopo tale data. |
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4 comma 2 |
Procedure di assunzione nel turismo |
Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione preventiva entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. |
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Procedure di assunzione nella P.A. |
Le pubbliche amministrazioni non sono più tenute ad effettuare la comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’assunzione, né a comunicare entro 5 giorni le trasformazioni dei rapporti. Dall’entrata in vigore della legge le PA infatti sono tenute a comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione i predetti eventi avvenuti nel mese precedente, al servizio competente nel cui territorio è ubicata la sede di lavoro. Informazione al lavoratore - Il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione delle condizioni contrattuali (D.Lgs. 152/1997) con la consegna al lavoratore, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 ossia per il personale in regime di diritto pubblico come magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. |
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6 |
Medici di delegazioni sportive extra UE |
Integrando l’art. 27 del testo unico in materia di immigrazione, le seguenti categorie di lavoratori extracomunitari vengono inclusi nell’elenco di quelle categorie che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro con nulla osta ma al di fuori dei flussi di ingresso. Si tratta di medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti. Tali soggetti possono svolgere la loro attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. |
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7 comma 1 |
Orario di lavoro: sanzioni |
Vengono nuovamente riviste le sanzioni in materia di violazione alla disciplina dell’orario di lavoro. Per la violazione alla disciplina in materia di durata media orario di lavoro e riposo settimanale la sanzione è da 100 a 750 euro o da 400 a 1.500 euro se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, oppure da 1.000 a 5.000 euro più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. Per la violazione alla disciplina in materia di ferie la sanzione è da 100 a 600 euro, o da 400 a 1.500 euro per più di 5 lavoratori, o da 800 a 4.500 euro per più di 10 lavoratori. Per la violazione alla disciplina in materia di riposo giornaliero la sanzione è da 50 a 150 euro, oppure da 300 a 1.000 euro per più di più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, o da 900 a 1.500 euro per più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi. |
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7 comma 2 |
Orario di lavoro nel settore marittimo |
Nel settore marittimo è possibile derogare al regime degli orari di lavoro previsti dal D.Lgs. 271/1999 mediante contrattazione collettiva senza più l’autorizzazione preventiva del Ministero del lavoro, in base alla seguente articolazione: - da parte dei contratti collettivi nazionali; - in assenza dei precedenti da parte dei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe da parte dei predetti contratti collettivi deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali. |
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8/9 /10/11/12 |
Università |
Elezioni degli organismi - Vengono rivisti alcuni criteri sulle elezioni delle cariche universitarie. Assunzione ricercatori - Le risorse stanziate fino al 2011 dalla legge 133/2008 per l’assunzione di personale universitario resta limitato ad almeno il 60% a favore dei soli ricercatori escludendo i contrattisti di cui alla legge 230/2005. Le quote a favore dei ricercatori non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, senza necessità che vengano più discussi e illustrati davanti alla apposita Commissione. Ricercatori della scuola superiore di economia - In caso di passaggio dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, dovranno essere trasferite le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito. |
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Mobilità nella Pubblica amministrazione |
Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. Entro 60 giorni le pubbliche amministrazioni possono rivedere le assegnazioni temporanee in corso. |
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Privacy nella Pubblica amministrazione |
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza, al contrario di quelle concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare taluna delle informazioni, se non nei casi previsti dalla legge. Previdenza pubblici dipendenti - Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all’anzianità contributiva dei dipendenti interessati. |
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Dirigenti pubblici |
Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione dell’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale occorrono almeno 5 anni di permanenza nell’incarico dirigenziale. |
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Part time nella pubblica amministrazione |
Le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima del 25 giugno 2008 (entrata in vigore dell’art. 73 del decreto legge 112/2008) che ha riordinato la materia. |
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CCNL e comparto pubblico |
Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Aspettativa dei pubblici dipendenti |
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. |
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Forze armate, polizia e vigili del fuoco |
Con specifici provvedimenti normativi verrà data attuazione al principio generale previsto dal Collegato in base al quale è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti,delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. |
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20, comma 1 |
Vittime del dovere |
Dal 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 266/2005 per finanziare le vittime della criminalità e del terrorismo nonché le vittime del dovere è incrementata di 5 milioni di euro. |
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20 comma 2 |
Marittimi |
L’esclusione dalla delega prevista dalla vecchia legge 51/1955 in materia di infortuni sul lavoro, concerne anche il lavoro a bordo delle navi di proprietà statale, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subìto a causa dell’infortunio. Non sono pregiudicate le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956. |
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Pari opportunità nella PA |
La norma, nel modificare il D.Lgs. 165/2001 fissa il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono istituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, unificando i diversi comitati già esistenti. |
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Pensionamento dei medici SSN |
Viene fissato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età fatta salva la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio, previo assenso della amministrazione di appartenenza. Con riferimento all’anzianità massima contributiva, è previsto il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età. |
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Permessi, congedi e aspettative |
Il Governo viene delegato ad emanare norme attuative in materia di fruizione di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. La delega si basa su una serie di principi direttivi: - riordino delle tipologie di permessi; - razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione; - semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap. |
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Permessi per portatori di handicap |
Tre giorni mensili - Cambia la norma che regolamenta la concessione di 3 giorni di permesso mensili. Il diritto spetta, tra gli altri, al lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste persona con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora (le seguenti condizioni sono nuove rispetto alla formulazione precedente) i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inoltre viene stabilita la regola in base alla quale il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti del figlio, circostanza questa che consente il riconoscimento ad entrambi i genitori che possono fruirne in alternativa. Il diritto ai 3 giorni mensili spetta anche ad entrambi i genitori di un figlio con più di 3 anni con handicap grave, anche adottivi, con possibilità di fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese (art. 42 D.Lgs. 151/2001 riformulato con aggiunta rispetto al testo precedente del riferimento ai genitori adottivi). Sede di lavoro - I lavoratori dipendenti che hanno diritto a fruire dei permessi indicati al punto precedente hanno diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Decadenza dal diritto - il lavoratore che sta fruendo dei 3 giorni di permesso decade dai conseguenti diritti qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Pubblica amministrazione - Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo di ogni anno: - i nominativi dei lavoratori beneficiari dei permessi handicap e dei familiari destinatari dell’assistenza; - il tipo di rapporto familiare tra lavoratore richiedente e soggetti con handicap; - il n° di giorni o di ore complessivamente fruiti nel corso dell’anno precedente. Tali informazioni confluiranno in apposita banca dati la cui tenuta è autorizzata per legge ai sensi della disciplina di tutela della privacy. La conservazione dei predetti dati non potrà eccedere il periodo di 30 giorni. |
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Malattia |
Dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni in vigore per i dipendenti pubblici (art. 55 septies D.Lgs. 165/2001): - per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; - la certificazione medica deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria; - l’INPS inoltra la certificazione al datore di lavoro. |
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26/27 |
Comparto difesa |
Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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Atleti forze armate |
Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. |
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29 |
Assunzioni polizia di stato |
Vengono ridisciplinate le regole per accedere ai Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato. |
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30 comma 1 |
Clausole generali nel rapporto di lavoro |
In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie relative ai rapporti di lavoro e parasubordinazione contengano clausole generali (instaurazione rapporto, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso), il controllo del giudice è limitato esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. |
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30 comma 2 |
Interpretazione del contratto di lavoro |
Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti stesso, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. |
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30, comma 3 |
Licenziamento |
Il giudice quando valuta le motivazioni di un licenziamento deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro qualora stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione. Nel valutare l’entità del risarcimento a carico del datore di lavoro nel caso di riassunzione del lavoratore per licenziamento illegittimo (tutela obbligatoria), il giudice deve considerare gli elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considerare: - le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata; - la situazione del mercato del lavoro locale; - l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. |
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Certificazione contratti |
Viene in parte riscritta la norma (art. 75 D.Lgs. 276/2003) sulla certificazione dei contratti tutte le volte in cui siano richieste, in base alla nuova formulazione, direttamente o indirettamente prestazioni lavorative. I consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento possono assolvere alla funzione di commissioni certificatrici, unicamente (e questa è la novità della nuova norma) nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. |
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31 commi da 1 a 8 |
Conciliazione e arbitrato |
Conciliazione - La novità principale sta nel fatto che il tentativo di conciliazione nei rapporti di lavoro sia privato che pubblico non è più obbligatorio, ma ritorna ad essere facoltativo, salvo che per i contratti certificati. Scompare pertanto anche il termine di 60 giorni (o 90 nel pubblico impiego) per azionare davanti al giudice la controversia. Viene di conseguenza eliminata la regola (art. 412 bis cod. proc. civ.) secondo cui la domanda al giudice del lavoro è improcedibile in assenza del preventivo tentativo di conciliazione. Procedura per la conciliazione - Ciascuna delle parti può proporre il tentativo di conciliazione mediante raccomandata AR alle commissioni di conciliazione istituite presso le DPL. La richiesta interrompe la prescrizione e sospende la decorrenza dei termini di decadenza per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi. Copia deve essere spedita con raccomandata AR alla controparte. Ecco le fasi successive: - le parti possono rifiutare la proposta conciliativa e promuovere la controversia presso il giudice del lavoro; - se accetta la proposta, la controparte deve depositare presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese; - entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti; - il lavoratore può farsi assistere da un sindacato cui conferisce mandato; - se la conciliazione riesce anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. - il giudice su domanda delle parti lo dichiara esecutivo; - in caso di mancato accordo la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia; - se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Conciliazione sindacale - Il tentativo di conciliazione può svolgersi anche in sede sindacale. Il nuovo art. 412 ter cod. proc. Civ. prevede che la conciliazione e l’arbitrato, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410 cod. proc. Civ. indicate in precedenza. La conciliazione sindacale una volta avvenuta: - è depositato presso la DPL; - il direttore della DPL accertata l’autenticità, lo deposita presso il tribunale; - il giudice su domanda di parte accerta la regolarità formale del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo con decreto. Conciliazione e Arbitrato - Il Collegato riformula completamente l’art. 412 del cod. proc. Civ. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti: - possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore; - possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, nel termine indicato dalle parti e comunque entro e non oltre 60 giorni, con l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato ha i seguenti effetti: 1) produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo1372 (efficacia vincolante tra le parti) e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile (ha efficacia di conciliazione e cioè non è transazione o rinuncia soggetta a impugnazione); 2) ha efficacia di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. Civ. a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825; 3) il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter cod. proc. Civ. Arbitrato irrituale - Il nuovo art. 412 quater cod. proc. Civ. disciplina la conciliazione e l’arbitrato irrituale, fermo restando la facoltà di ricorrere davanti al giudice o di adire un tentativo di conciliazione ordinario. Ciascuna delle parti può cioè proporre di adire direttamente il collegio arbitrale indicando nel ricorso la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto, nonché le prove. Se la controparte accetta, nomina il proprio arbitro il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, se possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. In caso di mancata nomina, il ricorrente può chiedere al Presidente del tribunale di nominare l’arbitro di controparte. Nell’ipotesi di scelta concordata degli arbitri i passaggi successivi sono i seguenti: - la controparte entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva; - entro 10 giorni dal deposito il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica; - nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica; - il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dall’ultimo deposito di atti; - se la conciliazione riesce si applicano le norme ordinarie (v. sopra: art. 411 cod. proc. Civ.); - se non riesce il collegio arbitrale provvede, qualora occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove; - la controversia è decisa, entro 20 giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo; - il lodo produce effetto tra le parti, ha efficacia di titolo esecutivo ed è impugnabile in base all’art. 808 ter cod. proc. Civ. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1% del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo. La composizione della controversia tramite arbitrato irrituale, oltre alla conciliazione, impedisce di applicare il regime ordinario in materia di impugnazione di rinunce e transazioni in base all’art. 2113 cod. civ. |
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31 comma 10 e 11 |
Contratto di lavoro: clausola compromissoria |
Le parti del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato possono pattuire clausole compromissorie (art. 808 cod. proc. civ.) rinviando alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui all’art. 412 e 412 quater del cod. proc. civ. riassunte in precedenza. Tale clausola comporta una scelta di devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale privato e non al giudice del lavoro. La clausola compromissoria deve essere certificata, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, dalle speciali commissioni che devono verificare l’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. Inoltre la clausola compromissoria: - non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, se previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro; - non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Tale facoltà però deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Collegato, il Ministro del lavoro, convoca le parti sociali e, in assenza di tali accordi entro i sei mesi successivi, dà attuazione a tale disposizione. |
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31 comma da 12 a 18 |
Commissioni di certificazione |
Gli organi di certificazione possono: - istituire camere arbitrali; - essere sede del tentativo di conciliazione e arbitrato. Viene poi abrogata la speciale sottocommissione istituita presso gli organi di certificazione abilitata per certificare i regolamenti delle cooperative. Effetti della certificazione - Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, qualora la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto se e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione. |
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Licenziamento individuale e ricorso del lavoratore |
Impugnazione - Nel confermare il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale. la norma riformula l’art. 6 della legge 604/1996 prevedendo un ulteriore passo procedurale. L’impugnazione infatti è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni: - o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale; - o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Tali regole si applicano: - anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento e non più di inefficacia come in origine previsto dal disegno di legge; - ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Ricorso del lavoratore - L’obbligo di impugnare i provvedimenti del datore di lavoro con le regole di cui all’art. 6 della legge 604/1966 (entro 60 giorni, confermati o dal ricorso entro 270 giorni o dalla proposta di conciliazione), si applicano anche ai seguenti casi: - al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; - al trasferimento del lavoratore; - all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore del collegato, con decorrenza dalla scadenza del termine, nonché quelli a termine stipulati in forza di regimi preesistenti, già conclusi, con decorrenza dall’entrata in vigore del collegato stesso; - alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; - in ogni caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto come nel caso della somministrazione irregolare. |
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32 commi da 5 a 7 |
Contratto a tempo determinato |
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Se il contratto collettivo prevede l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità indicata è ridotto a metà. Tali regole si applicano a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge. |
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Ispezioni: Verbale e potere di diffida |
Il Collegato modifica l’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 in materia di diffida ispettiva. Verbale di primo accesso - Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro il verbale di primo accesso ispettivo. Verbale unico di accertamento - A seguito dell’accertamento l’ispettore deve notificare un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere gli esiti, la possibilità di diffidare gli illeciti o, in caso di impossibilità, accedere alle sanzioni ridotte. Diffida - In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo, qualora il personale ispettivo (compreso quello degli enti previdenziali e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, deve provvedere a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale (la norma prima non prevedeva un termine rigido, ma rimetteva la determinazione all’ispettore). In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni (termine prima non fissato dalla legge). Se non viene fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. |
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Indicatore situazione economica (ISE) |
Per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/1998 il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale, concernente le informazioni necessarie. La dichiarazione è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica o alla sede Inps. L’Inps determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati. L’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di omissioni, ovvero difformità e li comunica all’Inps con procedura informatica. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche, a cui l’Inps riversa le informazioni dell’Agenzia delle entrate, rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. |
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Indennizzo ai commercianti |
Il Collegato conferma la concessione dell’indennizzo ai commercianti che cessano l’attività in base alle condizioni fissate da ultimo dall’art. 19 ter della legge 2/2009, sempreché siano in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. La novità è che chi è in possesso del requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia, l’ indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia. Resta confermata la data del 31 gennaio 2012 per presentare la domanda. La scadenza dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i commercianti iscritti all’Inps è prorogata dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. |
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Formazione continua |
Il Ministero del lavoro, nell’ambito dei poteri di approvazione dei progetti di formazione continua, può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. |
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Fondi del Ministero |
Gli atti di sequestro e di pignoramento relativi ai fondi intestati al Ministero del lavoro sono nulli. |
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Conciliazione monocratica |
Il verbale redatto in esito alla conciliazione monocratica (art. 11 D.Lgs. 124/2004) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata, in caso di inottemperanza del datore di lavoro. |
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Contributi previdenziali |
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata configura le ipotesi di reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il committente non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. |
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Contributi figurativi |
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. |
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41 |
Prestazioni di invalidità |
Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili corrisposti agli aventi diritto sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di tali prestazioni dall’ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. |
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Malattia |
Dal 1º giugno 2010, nei casi di infermità del lavoratore comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico deve segnalarlo nel Certificato di malattia, per consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. Se l’indennità di malattia è a carico dell’Inps l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’Inps. |
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Imprese artigiane |
Dal 1º gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all’INPS, una volta decorsi tre anni (al posto dei due anni previsti prima) dal verificarsi dei relativi presupposti. |
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Pignoramenti |
Le norme dell’art. 14 comma 1bis della legge 30/1997 si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di enti di previdenza obbligatoria. La predetta disposizione prevede che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico. |
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Contributi figurativi di malattia |
Il limite dei ventidue mesi come limite massimo che consente l’accredito figurativo dei contributi per i periodi di malattia, non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità (in base all’articolo 8 della legge 222/1984) ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità. In ogni caso non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale. |
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Ammortizzatori sociali, apprendistato e incentivi |
I termini per esercitare una serie di deleghe da parte del Governo in materia di lavoro, previsti dalla legge 247/2007, vengono prorogati di altri 24 mesi dall’entrata in vigore del Collegato. Si tratta di norme in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato. |
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Vaccinazioni obbligatorie |
Viene incrementata la dotazione finanziaria per l’indennizzo delle complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. |
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48 commi da 1 a 3 |
Agenzie del lavoro |
In materia di autorizzazione a svolgere l’attività a tempo indeterminato da parte delle agenzie del lavoro, vengono precisati meglio i criteri dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 che il Ministero del lavoro deve applicare nel dare o meno il nulla osta. Il Ministero del lavoro rilascerà infatti l’autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. In relazione ai requisiti per l’esercizio dell’attività si aggiunge quello dell’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione riguardante un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa o lavorativa congrua. Intermediari abilitati - Sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, oltre ai soggetti già previsti dalla legge, anche i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro. In attesa delle normative regionali, i comuni, camere di commercio e istituti scolastici che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro il possesso dei requisiti. Il Ministero del lavoro procede, dopo verifica, all’iscrizione entro 60 giorni. Anche gli altri soggetti intermediari devono effettuare una comunicazione preventiva autocertificando il possesso dei requisiti. Università - Oltre alle altre condizioni le Università possono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro purché conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei loro siti internet i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. |
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48 comma 4 |
Agenzie di somministrazione |
Le risorse derivante dalla raccolta del contributo del 4% a carico delle agenzie di somministrazione sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore: - dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; - dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato; - limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. In caso di mancato rispetto delle regole il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi al predetto Fondo il datore di lavoro deve corrispondere al fondo stesso oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal Ministero dell’economia, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso. Politiche di workfare - Nell’ambito delle operazioni di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare da parte delle agenzie di somministrazione, la relativa disciplina in deroga trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro. |
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48 comma 7 |
Contratto di collaborazione |
Deroga al contratto a progetto - Oltre alle cosiddette minicococo, anche nell’ipotesi di contratto di collaborazione concluso con le stesso committente nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un periodo non superiore a 240 ore, è possibile derogare all’obbligo del progetto. |
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48 comma 8 |
Obbligo di istruzione e apprendistato |
L’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 296/2006, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione., in attesa della completa attuazione dell’art. 48 del D.Lgs. 276/2003 che prevede la regolamentazione regionale dell’istituto. |
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49 |
Comitati INPS |
La norma interviene sulle modalità di composizione del Comitato amministratore del Fondo esuberi del settore del credito, stabilendo in particolare che la nomina dei membri può essere effettuata per più di due volte. |
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50 |
Contratto di collaborazione |
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato in base alle procedure di stabilizzazione della legge 296/2006 (almeno 24 mesi, anche part time), nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore del Collegato, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, deve indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. |