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Invio dei certificati on line entro il 31 gennaio

di Paola Briguori

Sospensione delle sanzioni
Per taluni si tratta di una proroga mascherata, ma di fatto è accaduto che, allo scadere del c.d. periodo di collaudo - prorogato sino al 19 settembre 2010 - delle procedure telematiche di invio dei certificati medici per il personale del pubblico impiego, ci si è resi conto delle difficoltà del sistema e si è cercato di ovviare ai fisiologici impedimenti sospendendo l’irrogazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.
Ed, infatti, pochi giorni fa è stato emesso il comunicato secondo il quale la Commissione tecnica, composta da rappresentanti dei medici e del dipartimento della digitalizzazione della PA, incaricata di procedere al collaudo generale del nuovo sistema di invio telematico dei certificati da parte dei medici del Ssn e di quelli ad esso convenzionati, ha evidenziato le difficoltà del nuovo sistema ed il ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ne ha preso atto sospendendo la normativa sanzionatoria fino al 31 gennaio 2011.

Effetti
Tale sospensione ha prodotto l’effetto duplice di ritenere vigente comunque l’obbligo di invio telematico dei certificati medici e di non ritenere applicabile, nel contempo, il conseguente regime sanzionatorio: come dire che la rivoluzione telematica delle certificazioni on line ha subito una forte battuta di arresto.
Questo, però, riguarda solo i medici di famiglia, i quali saranno, a stretto rigore, costretti comunque ad utilizzare il web, mentre i medici ospedalieri possono ancora fare uso del cartaceo sino alla data suddetta (per loro si può senza dubbio parlare di vera proroga del collaudo). Nulla, peraltro, impedisce anche al medico di famiglia di emettere un certificato cartaceo, non essendo in alcun modo tale condotta sanzionabile.
Già in più di un’occasione ci si è soffermati sulle difficoltà organizzative e di adattamento della categoria dei medici coinvolti, soprattutto di quelli di base, ma il ministro Brunetta ha chiarito che il collaudo - caratterizzato dalla possibilità di utilizzare anche il cartaceo oltre allo strumento telematico - ha avuto esito positivo e che ora si tratta solo di sciogliere “alcuni nodi che fisiologicamente accompagnano lo start up di iniziative di questa portata”.

Dubbi di costituzionalità
Allo stato risulta che l’81% dei medici di famiglia ha avuto il Pin, sebbene le associazioni di categoria ancora abbiano lamentato forti difficoltà operative che rendono difficile la realizzazione della rivoluzione digitale delle certificazioni mediche.
Appare evidente come fosse opportuna - anzi, necessaria -  la sospensione del regime sanzionatorio, che si caratterizza per l’estrema asprezza della risposta dello Stato alle inadempienze dei medici chiamati a dare applicazione ad una procedura nuova e poco fluida. Si rammenta che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia è una nuova forma di illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le Aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Francamente si dubita della legittimità di una norma che si pone in contrasto con il principio della proporzionalità tra condotta illecita e rispettiva sanzione. Eccessivamente sproporzionata è, in vero, la previsione del licenziamento ovvero della decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale per la sola violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica, anche se reiterata, poiché questa che si sostanzia in una mera omissione procedurale che, come tale, è priva in sé di particolare disvalore. Potrebbe essere giustificata solo per casi residuali e di particolare gravità, associati a condotte penalmente rilevanti.

Responsabilità del medico
Naturalmente la sospensione non ha riguardato la generale disciplina della responsabilità penale del medico in materia di certificazioni di patologie di pubblici dipendenti introdotta dal Dlgs n. 150/2009 (su questa il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ha emesso la circolare n. 5/2010), alla quale appare il caso di fare un breve cenno.
L’art. 55-quinquies del Dlgs n. 165/2001 prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro.
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del delitto. In tali casi, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
In sostanza, il legislatore ha previsto una fattispecie autonoma di reato della falsità di certificazioni o attestazioni con l’applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all’art. 640 (reato di truffa), comma 2, del codice penale e la procedibilità d’ufficio. Si rammenta che, prima della riforma, simili casi non erano privi di risposta sanzionatoria, poiché erano comunque perseguibili a titolo di truffa e sul piano della responsabilità amministrativa costituivano ipotesi frequentemente accertate di danno all’erario (si veda Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana 3 ottobre 2007 n. 880).
Inoltre, la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto suddetto comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Per quest’ultima fattispecie nella citata circolare n. 5/2010 è chiarito che l’applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche “per presunzione” sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita.
Nell’applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.

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