Sospensione delle
sanzioni
Per taluni si tratta di una proroga mascherata, ma di
fatto è accaduto che, allo scadere del c.d. periodo di collaudo - prorogato sino
al 19 settembre 2010 - delle procedure telematiche di invio dei certificati
medici per il personale del pubblico impiego, ci si è resi conto delle
difficoltà del sistema e si è cercato di ovviare ai fisiologici impedimenti
sospendendo l’irrogazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.
Ed, infatti, pochi giorni fa è stato emesso il comunicato secondo il quale la
Commissione tecnica, composta da rappresentanti dei medici e del
dipartimento della digitalizzazione della PA, incaricata di procedere al
collaudo generale del nuovo sistema di invio telematico dei certificati da parte
dei medici del Ssn e di quelli ad esso convenzionati, ha evidenziato le
difficoltà del nuovo sistema ed il ministero per la Pubblica amministrazione
e l’innovazione ne ha preso atto sospendendo la normativa sanzionatoria fino
al 31 gennaio 2011.
Effetti
Tale sospensione ha prodotto l’effetto duplice di
ritenere vigente comunque l’obbligo di invio telematico dei certificati medici e
di non ritenere applicabile, nel contempo, il conseguente regime sanzionatorio:
come dire che la rivoluzione telematica delle certificazioni on line ha subito
una forte battuta di arresto.
Questo, però, riguarda solo i medici di famiglia, i quali saranno, a
stretto rigore, costretti comunque ad utilizzare il web, mentre i medici
ospedalieri possono ancora fare uso del cartaceo sino alla data suddetta
(per loro si può senza dubbio parlare di vera proroga del collaudo). Nulla,
peraltro, impedisce anche al medico di famiglia di emettere un certificato
cartaceo, non essendo in alcun modo tale condotta sanzionabile.
Già in più di un’occasione ci si è soffermati sulle difficoltà organizzative
e di adattamento della categoria dei medici coinvolti, soprattutto di quelli di
base, ma il ministro Brunetta ha chiarito che il collaudo - caratterizzato
dalla possibilità di utilizzare anche il cartaceo oltre allo strumento
telematico - ha avuto esito positivo e che ora si tratta solo di sciogliere
“alcuni nodi che fisiologicamente accompagnano lo start up di iniziative di
questa portata”.
Dubbi di costituzionalità
Allo stato risulta che l’81% dei medici di famiglia ha avuto il Pin, sebbene le
associazioni di categoria ancora abbiano lamentato forti difficoltà operative
che rendono difficile la realizzazione della rivoluzione digitale delle
certificazioni mediche.
Appare evidente come fosse opportuna - anzi, necessaria - la sospensione del
regime sanzionatorio, che si caratterizza per l’estrema asprezza della
risposta dello Stato alle inadempienze dei medici chiamati a dare applicazione
ad una procedura nuova e poco fluida. Si rammenta che l’inosservanza degli
obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia è una nuova forma di illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione
del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le Aziende
sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
Francamente si dubita della legittimità di una norma che si pone in contrasto
con il principio della proporzionalità tra condotta illecita e rispettiva
sanzione. Eccessivamente sproporzionata è, in vero, la previsione del
licenziamento ovvero della decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale per la sola violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica,
anche se reiterata, poiché questa che si sostanzia in una mera omissione
procedurale che, come tale, è priva in sé di particolare disvalore. Potrebbe
essere giustificata solo per casi residuali e di particolare gravità, associati
a condotte penalmente rilevanti.
Responsabilità del medico
Naturalmente la sospensione non ha riguardato la generale disciplina della
responsabilità penale del medico in materia di certificazioni di patologie di
pubblici dipendenti introdotta dal Dlgs n. 150/2009 (su questa il ministro
per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ha emesso la circolare n.
5/2010), alla quale appare il caso di fare un breve cenno.
L’art. 55-quinquies del Dlgs n. 165/2001 prevede che il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da 400 a 1.600 euro.
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorra nella
commissione del delitto. In tali casi, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
In sostanza, il legislatore ha previsto una fattispecie autonoma di reato della
falsità di certificazioni o attestazioni con l’applicazione di una sanzione non
inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all’art. 640 (reato di
truffa), comma 2, del codice penale e la procedibilità d’ufficio. Si rammenta
che, prima della riforma, simili casi non erano privi di risposta sanzionatoria,
poiché erano comunque perseguibili a titolo di truffa e sul piano della
responsabilità amministrativa costituivano ipotesi frequentemente accertate di
danno all’erario (si veda Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana 3 ottobre 2007
n. 880).
Inoltre, la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per
il delitto suddetto comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati. Per quest’ultima fattispecie nella
citata circolare n. 5/2010 è chiarito che l’applicazione della disposizione deve
tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di
formulare diagnosi e prognosi anche “per presunzione” sulla base di dati
riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita.
Nell’applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati
clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa
norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni
indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti
dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.