IL PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA NEL “DESERTO DEI TARTARI”.
di Anna Punzo e Franco Tempra
L’ultima
regolarizzazione in ruolo del personale comandato nella Presidenza del Consiglio
dei Ministri risale alla legge n. 400 del 1988.
Dopo di allora, grazie anche alla miopia delle OO.SS., il personale chiamato a
prestare servizio in PCM in posizione di prestito ha visto perpetrarsi,
all’infinito, anno dopo anno, il proprio provvedimento di comando, senza nessuna
reale prospettiva di stabilizzazione. Il comandato in PCM vive “alla
giornata”, angosciato dall’incertezza per il proprio futuro lavorativo,
nella trepidante ed estenuante attesa dell’annuale rinnovo di comando. Salvo,
periodicamente, rischiare di essere “defenestrato” e restituito
all’amministrazione d’originaria appartenenza, senza alcun preavviso e senza
alcuna razionalità organizzativa nella scelta del personale da rispedire al
mittente.
Seguendo una logica di razionalizzazione delle risorse umane, oltre che
un’esigenza di giustizia ed equità nei confronti dei dipendenti comandati della
PCM, sarebbe opportuno che l’Amministrazione presidenziale cominciasse,
seriamente, a considerare l’idea di trasferire nei propri ruoli tale personale,
attraverso trasparenti procedure di mobilità
La
problematica dei comandati, paradossale nella sua drammaticità, sarebbe in
realtà di facilissima soluzione, attraverso un utilizzo corretto ed imparziale
degli strumenti normativi e contrattuali vigenti.
Stanti le attuali vacanze nell’organico della PCM, se vi fosse la volontà
politico-amministrativa di realizzare un’efficiente e funzionale assetto delle
risorse umane, sarebbe possibile - in luogo di espletare le ennesime
costose procedure di riqualificazione e conciliazione, volte a ricoprire i posti
in organico attraverso le reiterate progressioni verticali generalizzate –
immettere nei ruoli, su domanda, il personale comandato, attraverso la corretta
applicazione dell’articolo 30 del d. lgs n. 165 del 2001. Tale operazione, oltre
ad essere razionale ed efficiente, ha il pregio di essere completamente a costo
zero.
Premesso quanto sopra, per maggiore completezza e chiarezza della questione in
argomento, si osserva quanto segue:
1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
a) Il d.lgs n. 303 del 1999, emanato in attuazione della legge n. 59 del 1997, ha riformato l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a proposito dell’autonoma collocazione contrattuale del personale della Presidenza stessa confermando, accanto al contingente del personale di ruolo, un “serbatoio” di personale di prestito (art. 9, comma 2) e riservando al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di vincolare una quota dei posti disponibili (pari al 20%) l’inquadramento di tale personale (art. 9, comma 3). Quest’ultimo comma è sistematicamente disatteso da ben 12 anni.
b) Gli articoli 9, comma 5, ed 11, comma 4, del d. Lgs. n. 103 del 1999 hanno determinato i contingenti del personale di ruolo e non di ruolo, attraverso la definizione, in sede di prima applicazione, del rapporto tra consistenza del personale di ruolo e contingente del personale di prestito, sulla base del personale che risultava assegnato alle strutture della Presidenza alla data del 1° giugno 1999, con l’obiettivo di raggiungere entro tre anni una percentuale non superiore al 20% (art. 11, comma 4). Allo stato, le consistenze dei due ruoli sono pressoché uguali. Ciò in quanto, per i costanti collocamenti a riposo, le unità del personale di ruolo si sono ridotte notevolmente; per contro, in modo esponenziale, è triplicato il numero dei “comandati”. Risultano attualmente circa 400 vacanze nei ruoli organici (anche se parte di esse sono state coperte con le solite costose “progressioni verticali”) ma entro 5 anni, per effetto di altri collocamenti in quiescenza, si perverrà a circa 450 vacanze. Così continuando, la PCM si avvarrà essenzialmente di personale temporaneo.
c) L’articolo 11 del D.lgs. 303/99 ha previsto la copertura del 40% dei posti in organico tramite concorso pubblico, del 30% tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e del rimanente 30% tramite concorso riservato al personale dei ruoli della PCM. E’ da osservare che il predetto articolo non è più attuabile, atteso che le vacanze dei posti in organico, di cui alla tab. A) erano da coprire mediante concorsi da espletarsi entro il 31.12.2005.
d) L’articolo 30 del d.lgs n. 165/2001, nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica, prescrive l’obbligo, per tutte le Amministrazioni, di sopperire alle carenze organiche attuando, in via prioritaria, l’immissione in ruolo nei limiti dei posti vacanti del personale comandato e fuori ruolo. Più nella specie, si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del d.lgs n. 165, in materia di “cessione del contratto di lavoro” e di passaggio diretto di dipendenti pubblici, è riconosciuta, in via generale, la facoltà in capo alle amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico attraverso l’utilizzo di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni e che facciano domanda di trasferimento. Tale facoltà, però, subisce la concorrenza dell’obbligo giuridicamente sanzionato, nei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni, in caso di posti vacanti in organico che si intende coprire tramite concorso ovvero mediante “progressioni verticali”, debbano preliminarmente ed obbligatoriamente attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale che ne facciano apposita domanda di trasferimento. Solo dopo avere esperito inutilmente tali adempimenti, le amministrazioni possono procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico. Si soggiunge, inoltre, che nel sistema di cui ai commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo, la mobilità, volta a coprire le carenze organiche, non è più discrezionale né una modalità alternativa alle assunzioni per concorso, ma una procedura che va necessariamente esperita prima di bandire concorsi.
2 - CIRCOLARI
La ratio del disposto normativo di cui sopra è stata chiaramente ribadita ed esplicitata da due direttive della PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica: la numero 2 del 26 aprile 2006 (Ministro. On. Baccini – centro destra) e la numero 4 del 18 aprile 2008 (Ministro, Nicolais – centro sinistra). Le suddette circolari esplicative hanno richiamato espressamente le amministrazioni all’obbligo di esperire – in presenza di vacanze organiche – le procedure di mobilità previste dall’art. 30 del d.lgs 165/2001. Solo successivamente, in caso di infruttuosità delle stesse, le PP.AA. possono procedere all’espletamento dei passaggi alla qualifica funzionale superiore o alle procedure concorsuali. Entrambe le direttive hanno posto in risalto che il legislatore, integrando l’art. 30 con i commi 2 bis e 2 ter, ha inteso agevolare ed accentuare l’istituto della mobilità concordata e, conseguentemente, pervenire ad un più adeguato e razionale utilizzo delle risorse umane al fine anche di rendere più efficiente l’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. E’ sconcertante che le Amministrazioni (tranne la Corte dei Conti) abbiano disatteso norme legislative cogenti per tutte le amministrazioni ed ignorato le direttive-guida del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ma ancor più è disdicevole che la stessa Presidenza, pur in presenza di circolari emanate da Ministri facenti parte del Governo ed in particolare della compagine della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non abbiano tenuto conto di un indirizzo chiaro e inequivocabile circa la valenza politico, sociale ed economica del disposto legislativo in materia di mobilità concordata.
3 – GIURISPRUDENZA
Dal complesso delle disposizioni che disciplinano i processi di mobilità, si enuclea il principio operativo, e quindi inderogabile, del “previo esperimento delle procedure di mobilità” rispetto alle ordinarie misure di reclutamento a cui sono assimilati i passaggi da un’area funzionale a quella immediatamente superiore. L’orientamento giurisprudenziale, tanto costante quanto inascoltata, ha riconosciuto che “previo esperimento delle procedure di mobilità” risponde al principio costituzionale di “buon andamento” che si raggiunge mediante una migliore rimodulazione delle risorse umane, affermando che la mobilità concordata si colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di personale (assunzioni per concorso e progressioni verticali). Non conformarsi alle sentenze della magistratura si appalesa non solo come un’ingiustizia sostanziale ma anche una grave violazione dell’ordinamento giuridico.
4 – PROFILI CONTABILI
Il trasferimento nei ruoli della Presidenza del personale di prestito attualmente in servizio non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto:
- se trattasi di personale di prestito proveniente dal comparto “Ministeri”, l’onere per la corresponsione del trattamento economico fondamentale è già sostenuto dalle amministrazioni di provenienza. In tale ipotesi, in base alla normativa vigente, è sufficiente stornare i fondi tra amministrazioni;
- se trattasi di personale di prestito proveniente da comparti diversi, i fondi necessari per il pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie sono stanziati sui capitoli di bilancio della Presidenza che già rimborsa gli oneri agli enti di provenienza.
5 – IPOTESI - SOLUZIONI
a) Emanare una specifica norma legislativa volta a disciplinare il trasferimento del personale in assegnazione temporanea, su domanda, nei ruoli delle Amministrazioni ove presta servizio;
b) Nelle more della riapertura della stagione contrattuale, concordare in sede ARAN un apposito atto pattizio Amministrazioni-OO.SS. prevedendo uno specifico strumento e concordando un comune indirizzo valido in tutte le amministrazioni pubbliche per l’effettuazione dei processi di mobilità. In particolare, dare finalmente corso alla predisposizione di una tabella di equiparazione tra le varie posizioni giuridiche e i corrispondenti livelli retribuiti che stabilisca, in modo adeguato, criteri oggettivi per ottenere una corretta e trasparente corrispondenza tra le diverse posizioni professionali, funzionali ed economiche del personale coinvolto.
c) Per il personale di prestito presso la P.C.M., la soluzione potrebbe essere ancora più rapida. Infatti, ai sensi della disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 12 della legge n. 59 del 1997, la PCM ha autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, pertanto con un semplice decreto si potrebbero rimodulare le consistenze organiche (di ruolo e non di ruolo) di cui alle tabelle annesse al DPCM del 04.07.2005 (così come ha già effettuato la Corte dei Conti con decreto del 20.10.2006).
6 – CONCLUSIONI
L’inquadramento
nei ruoli sarebbe, come già detto, a costo zero e consentirebbe di risolvere il
problema dell’improprio utilizzo dell’istituto del comando, eliminando,
finalmente, una sacca di precariato da anni dimenticata e consentendo una
gestione più oculata ed economica delle risorse umane presenti.
In conclusione, ci sia consentita una provocazione.
Nei giorni scorsi, su vari quotidiani e periodici, era riportata la notizia che
Il Presidente del Consiglio si è lamentato per la difficoltà di porre in essere
le riforme necessarie al Paese in questo grave momento di crisi e di
concretizzare l’attività di governo, così come programmata, a causa dei
molteplici ostacoli, ostruzioni, lacci e laccioli, posti in essere da vari
organismi, anche di rango costituzionale, che di fatto impedirebbero il pieno
esercizio delle funzioni governative.
Ebbene, nel caso della gestione organizzativa della PCM, non sussistono
possibili ostacoli da parte di organi terzi, anzi le norme di legge sopra
riportate consentono una piena autonomia gestionale in capo al Premier.
Vogliamo credere, perciò, che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i suoi
più alti collaboratori, mettendo a frutto le proprie doti operative, possano
finalmente dare attuazione -almeno nell’organizzazione del personale della PCM-
alle norme di legge vigenti, concretizzandole in coerenti comportamenti
amministrativi e ponendo in essere una riforma sostanziale dell’attuale assetto
delle risorse umane, al fine di razionalizzare e rendere più equo l’intero
apparato presidenziale. Siamo certi che una virtuosa ed efficiente
organizzazione e gestione del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso l’auspicata regolarizzazione del personale in servizio, in
questo delicato momento politico ed economico, potrà sicuramente essere da
stimolo, oltre che da esempio virtuoso, per le altre amministrazioni
ministeriali.