Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici

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LO SMEMORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
di  Anna Punzo e Franco Tempra

L’art. 30 del D.lgs 165 del 2011 prevede che le amministrazioni, per ricoprire posti vacanti, prima di attivare le procedure concorsuali (tra cui anche le progressioni verticali) devono preliminarmente esperire le procedure di mobilità “mediante cessione del contratto di lavoro” di dipendenti che facciano domanda di trasferimento. Ed ancora, in base al comma 2-sexies del medesimo articolo, l'amministrazione deve rendere pubbliche le disponibilità in organico, fissando requisiti e criteri su cui baserà la valutazione delle candidature pervenute.
La Suprema Corte ha rimarcato tali principi, sostenendo che il ricorso alla mobilità è criterio di organizzazione per governare i processi di acquisizione del personale al fine del contenimento della spesa corrente e che risponde al principio costituzionale di “buon andamento” in quanto si concretizza nella migliore distribuzione delle risorse umane. Pertanto, si colloca a monte delle altre procedure finalizzate alla provvista di personale.
Detto ciò, è di palmare evidenza che l'indizione di un concorso pubblico, come anche i passaggi tra le aree, sono da ritenersi illegittimi.
A quanto pare, però, tali regole di buona amministrazione e di efficienza valgono per  tutte le Amministrazioni, meno che evidentemente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C’è da segnalare che la Corte dei Conti nella relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico (tab. 5) ha messo in evidenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel periodo intercorrente tra il 2001 ed il 2007, ha effettuato una valanga di reinquadramenti (4524), costituente circa il doppio del numero complessivo dei dipendenti di ruolo del comparto (2300). Una valanga fatalmente poco selettiva ed a uso dei beneficiari più che dell'efficienza amministrativa. In quella del 2010, invece, ha rilevato che mentre il personale fisso della Presidenza del Consiglio dei Ministri diminuiva, quello cosiddetto di prestito è aumentato, arrivando a rappresentare ormai più del 43% del personale, violando il disposto di legge (art. 11 co. 4 del D.lgs 303/1999) che stabilisce una percentuale del contingente del personale temporaneo non superiore al 20% della consistenza organica del personale di ruolo.
In tale quadro di riferimento potrebbe succedere che entro il 2011 circa duecento dipendenti andranno in pensione ed entro il 2013 per lo stesso motivo, le vacanze organiche lieviteranno a circa 400/450 unità.
Perché la Presidenza non copre le vacanze organiche (di cui alla Tab A del DPCM 11/7/2003) con il trasferimento di personale comandato nell'organico di ruolo come prevede la normativa?
Non ci ha chiarito le idee la risposta del Ministro Brunetta (nota del 28/4/2011 prot. 10291/33/01/395) il quale, all'interrogazione dell'onorevole Luca Bellotti (n. 4-09389 dell’11/11/2010) pur dimostrando di conoscere le norme concludeva che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri pur avvalendosi di un elevato numero di lavoratori c.d. di prestito non può attivare le procedure di stabilizzazione perché sono in corso di svolgimento concorsi per il conferimento di 26 posti di categoria “A” nel ruolo del personale.”

Quindi, il Ministro ricorda la normativa ma dimentica:

1. le numerose sentenze giurisprudenziali, tanto costanti quanto inascoltate, da cui si enuclea il principio imperativo e, quindi, inderogabile del “previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento”;

2. le circolari emesse dal Dipartimento di cui è a capo, con le quali si considera illegittimo l'indizione di un concorso pubblico senza il preventivo avvio delle procedure di “trasferimento” mediante mobilità da altre amministrazioni;

3. la nota n. 0213731/2010 del 19/3/2010 con la quale il suo stesso Dipartimento ribadisce l'attualità e la valenza interpretativa delle circolari anzidette;

4. di considerare che la maggior parte dei dipendenti temporali prestano la propria attività lavorativa presso le variegate strutture presidenziali anche da oltre un decennio e dunque hanno maturato di gran lunga il periodo minimo di servizio temporaneo (cioè i tre anni);

5. un possibile eventuale danno erariale “nell’assecondare” il concorso in parola.

Quel che peggio, è che il Ministro Brunetta dimentica di applicare la normativa che tanto bene conosce.
Insomma, Ministro, non crede che per giudicare i fannulloni dello Stato debba dare prova di esserne all’altezza?
Senza doppi sensi, s’intende!