Unione Nazionale Direttivi e Vicedirigenti Pubblici

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DEBITO PUBBLICO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
di Marisa Randaccio

COME  MAI  IL DEBITO PUBBLICO DEGLI ITALIANI E’ CRESCIUTO A DISMISURA IN UN  PERIODO  DURANTE IL QUALE  IL RICAVATO DELLA VENDITA  DEI  BENI IMMOBILI DELLO STATO  ERA STATO DESTINATO DALLA LEGGE   432\93  AL RISANAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO  ?

Proverò a rispondere a questa domanda.
A pochi italiani  potrebbe venire in mente di pensare,  leggendo il d.l. 112\2008 convertito nella legge 133\08 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi di investimento immobiliare” che prima dell’emanazione della suddetta legge, e quindi  per circa  venti anni,  siano  stati venduti i beni immobili  di proprietà dello Stato (Demanio) compreso il  patrimonio immobiliare storico e artistico, nonché quelli di proprietà degli enti previdenziali (dello Stato) come  INPS  ENPAS  INPDAP  INAM  INAIL  INADEL  ENASARCO  ENPALS, etc. (ai sensi del d.l. 386\91 convertito nella legge 35\92, del d.l. 333\92 convertito nella legge 359\92, del d.l. 557\93 convertito nella legge 133\94 e del dlgs 104\96).
Nemmeno riuscirebbero ad immaginare che, nello stesso periodo, si sia proceduto alla  vendita (c.d. privatizzazione) di tutti gli ENTI PUBBLICI DELLO STATO ITALIANO  trasformati in  SPA, e dei beni immobili di proprietà degli stessi enti  quali IRI, IMI, INA, SME, PAVESI CIRIO, BERTOLLI, DE RICA, CEMENTIR, AUTOSTRADE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA, BANCO DI ROMA, CREDITO ITALIANO, BANCO DI NAPOLI, BNL, ITALTEL, FERROVIE DELLO STATO, POSTE ITALIANE, TELECOM,  ENTE TABACCHI, SNAM, RETE GAS, TERNA, nonché  alla vendita  dei   beni  immobili  di tutti gli  Ospedali,  delle ASL e delle IPAB, comprese  le  innumerevoli donazioni   fatte  nei secoli  agli  ospedali  e agli  Istituti per Ciechi.
La vendita dei  beni  demaniali  dello Stato, tra cui quelli  del Ministero della Difesa,  si è realizzata  attraverso una normativa variegata e spezzettata inintelligibile ed incomprensibile, se non ai pochi addetti ai lavori; normativa che è stata emanata  in deroga alle norme sulla Contabilità di Stato,  e quindi  in aperta  violazione di quanto previsto  dalla  Costituzione e dal Codice  Civile  (artt. da 822 a  839),  attribuendo poteri speciali  al Ministro delle Finanze (ossia un uomo politico) che ha potuto  trasferire le competenze dello Stato a  soggetti privati  (Consorzio di Banche italiane e straniere)  per effetto di norme di legge create ad hoc  (legge 35\92 e art. 7 della legge 140\97). In questo modo è stato consentito alle Banche di acquistare  l’intero complesso dei beni che di volta in volta venivano alienati, in deroga alle norme sulla registrazione, trascrizione,  iscrizione, annotazione e voltura catastale degli atti di compravendita da presentare al conservatore dei registri immobiliari come previsto dall’art. 2658 del c.c. .
I privati (vale a dire le banche e gli intermediatori finanziari)  individuati direttamente dal politico (Ministro delle Finanze) hanno agito al di fuori sia dei rigorosi controlli preventivi affidati alle Intendenze di Finanza (dpr 72\55) che di quelli successivi  assegnati alla  Corte dei Conti.
Si potrebbe pensare che tale normativa fosse stata cosi ben congegnata per sottrarla al pericolo di indizione di referendum abrogativi, che di certo sarebbero stati voluti da tutti gli italiani, se solo fossero stati messi in condizione di conoscere l’enorme imbroglio!
Si tratta di una normativa frazionata e frammentaria, inserita nei più disparati contesti normativi, dove però con alcuni articoli  si modificano (retroattivamente  e con legge ordinaria) leggi Speciali. Così è stato possibile disciplinare la vendita dei beni immobili del demanio militare (art. 44 della legge 448/98 che modificava la legge 497/78 in senso peggiorativo), declassando il bene indisponibile (art. 823 del c.c.) e facendolo diventare disponibile attraverso la sua cessione all’ente locale, rendendo quindi possibile la sua alienazione (legge  177\92 e art. 71 della legge 448\2001).
L’ex Ministro del Tesoro, Emilio Barucci, nel suo libro intitolato “Le privatizzazioni in Italia” edito da Carocci, scrive “con la legge 432\93 viene istituito il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato: nel fondo confluiscono i proventi da dismissioni incassati dal Tesoro, che sono così vincolati per legge alla riduzione del debito pubblico”(pagina 51 e 52).
Barucci precisa che l’obiettivo della legge è quello di “legare le mani” ai  Governi futuri, istituzionalizzando il principio secondo cui con la vendita di beni di proprietà dello Stato non si dovessero finanziare spese correnti, ma prioritariamente ridurre il debito pubblico.
Era ancora lui, Emilio Barucci, Ministro del Tesoro quando fu emanata la legge 432\93. Sempre nel suo libro (pagina 71) spiega che l’intero processo delle privatizzazioni sarebbe stato guidato, a livello mondiale, da una intensa attività  lobbistica da parte delle banche d’affari internazionali, banche che nel 1992 correvano in via XX Settembre per offrire i loro servigi al  ministro del Tesoro.
Barucci precisa (pagina 41) che leggi successive (art. 16 legge 359\92, e art. 3 co. 216 legge 662\96) hanno confermano la destinazione primaria al debito pubblico del ricavato della vendita del patrimonio dello Stato Italiano, debito che nell’anno 1990 era possibile stimare attorno a 6.000 miliardi di lire, cedendo tra il 20% e il 30% delle quote di capitale  di enti pubblici trasformati in SPA, e cioè ENEL, ENI, IMI, INA,e CREDIOP, società che comunque dovevano rimanere in mano pubblica.
Dal 1990 in poi e’ stato venduto un patrimonio  di  valore  immensamente  più elevato  dei  6.000 miliardi  delle vecchie lire, e se da allora, il debito ha continuato a crescere, vuol dire o che gli utili delle vendite  sono stati utilizzati per altro oppure che gli stessi  Utili,  anziché affluire  nelle casse dello Stato, siano affluiti altrove, oppure, come  ultima  alternativa, ma non la più improbabile, che i beni anziché venduti, siano  stati  “regalati”.
Quello che sappiamo con certezza, invece, è che  (ai sensi  dell’art. 3 comma 27 della legge 335\95, del dlgs 104\96, e dell’art. 7 del d.l. 79\97 convertito nella legge 140\97),  sono  stati venduti  milioni di immobili che erano di proprietà  dei nostri  Enti Previdenziali, appartenenti al patrimonio  indisponibile  del Demanio, e come tali inalienabili anche perchè  acquistati con le ritenute operate sugli stipendi dei lavoratori, posti a garanzia del valore economico delle pensioni, pensioni  che avrebbero dovuto essere rivalutate e mai ridotte avendo come controvalore a riferimento il patrimonio immobiliare dell’ente previdenziale.

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