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IL POTERE E' SERVIZIO
di Anna Punzo e Franco Tempra
Quanto ha
affermato il Santo Padre (“Il potere è servizio”), offre a UNIVIP lo
spunto per significare, senza enfasi, che ognuno di noi è e deve essere al
servizio degli altri, nella misura in cui è responsabile della cosa comune,
occupa posti di impegno politico, sociale, economico, di gestione dei
lavoratori, dei cittadini tutti.
UNIVIP,
pur non essendo rappresentativa in seno alla PCM, si sente fortificata da quanto
sostenuto da Papa Francesco. Tale fondamentale concetto, principio di civiltà e
democrazia, vale non solo per i vertici burocratici e le forze politiche, ma
anche per le OO.SS. che, in quanto portatrici degli interessi di tutti i
lavoratori, sono tenute ad interpretare il proprio potere di rappresentanza come
servizio. Detto ciò, occorre ribadire quanto già affermato nell’informativa del
28 gennaio u.s., e cioè: “... la stabilizzazione del personale comandato è
stato e continuerà a costituire un pilastro della politica sindacale di
UNIVIP”.
Ciò premesso, si osserva che la nomenclatura presidenziale, d’intesa con le
OO.SS. aziendali in quest’ultimo ventennio, ha inquadrato illic et immediate
nei propri ruoli organici personale proveniente dalle Posta S.p.A., dalla Zecca
dello Stato, dall’Iritel, dall’AGENSUD, dalla Cassa per il Mezzogiorno e
dall’Ente Comunità Montana. Tali inquadramenti hanno comportato notevoli aumenti
di spesa, poiché si è trattato di personale estraneo alla P.A. . E così si è
stabilizzato tale personale, fregandosene delle legittime aspettative dei
comandati, già vincitori di concorsi pubblici e da anni determinanti per il buon
andamento degli uffici in cui esplicano con professionalità e competenza la loro
attività lavorativa. Eppure il Segretario Generale della Presidenza ebbe
recentemente ad affermare che “tale categoria di personale in possesso di
specifiche professionalità, risulta coessenziale all’assorbimento
dei compiti attribuiti alle varie strutture della PCM”.
Vergognosamente, sulla base di accordi tra amministrazione e sindacati
aziendali le vacanze createsi nella tabella organica dei ruoli sono state
coperte con copiosi e ripetuti “passaggi” all’area funzionale superiore (c.d.
progressioni verticali). del solo personale di ruolo, mediante prove selettive
più ad uso dei beneficiari che dell’efficienza amministrativa. Uno scandaloso
privilegio corporativo in palese dispregio della normativa vigente che
disciplina in modo inequivocabile il principio imperativo ed inderogabile del “previo
esperimento delle procedure di mobilità rispetto alle progressioni verticali e
alle ordinarie misure di reclutamento”. Principio valido per tutte le P.A.
ma che evidentemente la PCM non ritiene a se applicabile, eccezion fatta (chissà
mai perché!) per il personale comandato in servizio presso la Protezione
Civile. Infatti, l’Amministrazione Presidenziale nel 2010 ha ritenuto
applicabile l’articolo 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 solo nei confronti del
personale temporaneo presso il predetto dipartimento. Operazione stigmatizzata
dall’UNITA’ del 19/2/2010 con un articolo da titolo “La Protezione Civile degli
amici, 300 assunti senza concorso” e dal quotidiano REPUBBLICA del 27/3/2010 dal
titolo “Tangentopoli di Bertolaso: quei figli dei potenti assunti senza
concorso”.
Preme sottolineare in proposito che il DPCM 1.10.2012, in ottemperanza alla “spending
review” ha quantificato le sole unità lavorative di ruolo omettendo di
quantificare quelle del personale in assegnazione temporanea, riservandosi, per
questi ultimi, di emanare un ulteriore provvedimento ad hoc. Allo stato, risulta
che il personale in assegnazione temporanea è circa il 42% rispetto al personale
di ruolo, ma le cifre esatte non sono ancora stare rese note. Non vi è chi non
ravvisi che l’assetto organizzativo-ordinamentale delle linee di attività
presidenziale non possa prescindere da una visione logico-sistematica per
perseguire una adeguata razionalizzazione delle risorse umane. Ebbene, dopo la
tanto enfatizzata revisione della spesa pubblica, in base alla quale il
personale in servizio presso la PCM risultava in linea con la legge 315/2012,
adesso la stessa PCM si scopre improvvisamente carente di personale, con il
noto e famigerato interpello datato 27 2 2013.
Non è pleonastico osservare, che l’art. 6 del D.lgs. 165/2001 – nel rispetto
del principio costituzionale di “buon andamento ed imparzialità”
dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 cost. in tema di
“organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche” pone, tra
l’altro, al primo comma ultimo periodo, una fondamentale direttiva alle
Amministrazioni e cioè, curare “l’ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale”.
Pertanto, la copertura dei posti vacanti presuppone- in primis- l’utilizzazione
dell’istituto di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 che prevede espressamente
l’obbligo da parte di tutte le PP. AA., ivi compresa la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di esperire, in via prioritaria, le procedure di mobilità. Al di
là delle alchimie poste in essere dall’Amministrazione presidenziale, è
auspicabile che, nell’osservanza delle fonti normative vigenti, pur nel rispetto
dei diritti acquisiti e delle aspettative del personale di ruolo, venga
contemperata e non preclusa la stabilizzazione del personale comandato. In tal
senso è indispensabile però che le parti sociali e i vertici amministrativi
presidenziali mostrino finalmente una sensibilità adeguata.
In tale quadro di riferimento, risulterebbe che nell’anno in corso è previsto
un collocamento a riposo di circa 300 dipendenti dei ruoli organici della PCM.
Sarebbe auspicabile, quanto opportuno, coprire le vacanze mediante
l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs 165/2001 inserendo nei ruoli organici il
personale in servizio in posizione di comando. Operazione, che si
sottolinea, è a costo zero.
E’ lecito osservare che la posizione giuridica del dipendente in
assegnazione temporanea ha la consistenza di un diritto soggettivo non
sussistendo, in capo all’Amministrazione, alcuna discrezionalità se non quella
della previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio ai fini
dell’immissione in ruolo del personale in posizione di comando che presenti
istanza di trasferimento.
Più nella specie, si evidenzia che la previsione del primo comma del più volte
citato articolo 30, in materia di cessione del contratto di lavoro e di
passaggio diretto dei dipendenti pubblici, riconosce, in via generale, la
facoltà in capo alle Amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico
attraverso l’utilizzo di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta.
La chiave di lettura del disposto in parola non vuole essere esaustiva della
portata logico-sistematica della questione, ma va intesa, riferendosi alla
locuzione “IL POTERE E’ SERVIZIO”, come stimolo per un
approfondimento di una materia a cui le amministrazioni e le forze sociali
(tranne la Corte dei Conti ed il Ministero degli Esteri) hanno mostrato sinora
una colpevole riottosità ed inerzia nel trovare soluzioni.
In conclusione, è auspicabile che si apra una trattativa
amministrazione-sindacati al fine di conseguire, attraverso l’attuazione del più
volte citato art. 30, la stabilizzazione del personale comandato. Da ultimo,
preme sottolineare che trattasi di una mera attività di ordinaria
amministrazione, considerata l’autonomia organizzativa, ordinamentale e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non serve, pertanto, attendere l’insediamento di un nuovo Governo. Basta la
buona volontà ed uno spirito di servizio.