Unione Nazionale Italiana per la Valorizzazione dell'Impiego Pubblico

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PCM : CADUTO UN TABU'

Presupposti per coprire le vacanze organiche

di Franco Tempra e Anna Punzo

In via preliminare, appare utile rammentare che l’emanazione del D.lgs n. 165 del 2001 ha introdotto l’istituto della mobilità quale strumento per realizzare una ottimale utilizzazione delle risorse umane attraverso la ricollocazione del personale. In tal modo, viene messo in atto, tra l’altro, un meccanismo di reclutamento – attraverso la mobilità volontaria – teso a reperire professionalità necessarie per lo svolgimento di compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 30 del D.lgs n. 165, che consente il trasferimento da un’amministrazione all’altra, è stato applicato con molta parsimonia (cioè per pochi casi singoli, ovvero i soliti segnalati).
In sintesi, è stato disatteso uno strumento (cioè la mobilità concordata) che aveva e che tutt’ora ha la finalità di accrescere l’efficienza delle amministrazioni, realizzando una migliore utilizzazione delle risorse umane attraverso le procedure di mobilità tra diverse amministrazioni. La predetta mobilità avrebbe comportato, oltre ad un notevole risparmio, anche la possibilità – “a costo zero” – di implementare l’efficienza e la funzionalità delle strutture amministrative, consentendo di allocare il personale negli Uffici in cui se ne rende effettivamente necessario l’utilizzo, aldilà dell’amministrazione di appartenenza.
Invero, prima dell’emanazione del D.lgs n. 165, l’allora Ministro della funzione pubblica pro tempore, On. Franco Bassanini, con nota del 10/11/2000 sottoponeva all’attenzione del Presidente del Consiglio on.le Giuliano Amato”….la questione dell’immissione nei ruoli del personale comandato presso la Presidenza”. Il Presidente del Consiglio, con lettera del 21/11/2000, nel manifestare condivisione a quanto rappresentato dall’On.-le Bassanini, asseriva tra l’altro: “… ritengo che il problema da te sollevato sia meritevole di essere istruito al fine di trovare … una soluzione che alla luce della normativa oggi vigente … sia in grado di dare risposta ad aspettative fondatamente maturate, perseguendo al tempo stesso l’interesse primario della migliore organizzazione degli apparati delle attività della Presidenza”. Purtroppo, l’orientamento del governo Amato a risolvere la questione è rimasta nel limbo delle intenzioni.

Chissà perché!

L’11 gennaio 2006 il Governo, con D.L n. 4, (presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Berlusconi- dal Ministro per la Funzione pubblica On.le Baccini, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze on.le Tremonti) prevedeva all’art. 3 la stabilizzazione dei lavoratori comandati. Si evidenzia che la succitata norma aveva avuto l’avallo dell’allora Ministro del MEF, on.le Tremonti e non  si è registrata, altresì, alcune motivazione tecnico-politico ostativa da parte del Segretario generale della P.C.M.

La norma non fu censurata da MEF–RGS, né ebbe alcun veto da parte dell’Amministrazione presidenziale e fu pertanto licenziata dalle competenti Commissioni  Bilancio e AA.CC. di entrambe le Camere. Inopinatamente però non è stata convertita in quanto sembrerebbe che il disposto in argomento dovesse essere esteso anche ai “portaborse” comportante un notevole aggravio di spesa.
Successivamente, con provvedimento ad hoc , il Dipartimento della Protezione Civile immise in ruolo circa 200 dipendenti comandati. Da tale “beneficio” fu escluso il personale anch’esso “temporaneo” , sparpagliato nei diversi Dipartimenti della PCM e Ministeri.
Ma continuiamo l’excursus.
Gli On.li Fallica, Scandroglio ed altri, constatata la riottosità delle amministrazioni ad applicare l’art. 30 del D.lgs n. 165/2001, sensibili a tale insoluta questione, proposero, nel 2008, al disegno di legge n. 1441 quater un emendamento teso a stabilizzare la posizione delle sedi di servizio del personale “temporaneo”, regolarizzando, dopo decenni, il sostanziale status di precarietà di questa bistrattata categoria di lavoratori. L’emendamento fu accolto ed approvato all’unanimità dall’XI Commissione Lavoro della Camera.
Eppure anche questa iniziativa – pur non avendo avuto parere contrario dal Segretariato Generale della P.C.M., dal Dipartimento della Funzione Pubblica, né osservazioni di sorta da parte del M.E.F. – R.G.S. – ebbe esito negativo. Voci di corridoio sostenevano che detto emendamento era stato “stoppato” ad opera delle parti sindacali aziendali della PCM con la compiacenza degli “alti burocrati” (per opportunità di rapporti non conflittuali con le OO.SS.) con l’appoggio dell’allora Sottosegretario Gianni Letta. L’atteggiamento ostativo da parte dei sindacati derivava dal fatto che, a fronte di posti vacanti, si attivassero (favorendo nuovamente il potere delle lobbies) le ennesime progressioni verticali piuttosto che ricoprire (come obbligo di legge) la vacanze organiche tramite la stabilizzazione del personale comandato.
Eppure, l’allora Segretario generale della PCM, Cons. Manlio Strano, aveva affermato in una nota, riferendosi al personale comandato, che: “…tale categoria di personale in possesso di specifiche professionalità, risulta coessenziale nell’assolvimento dei compiti attribuiti alle varie strutture della PCM” .
Ma allora è irragionevole continuare a tenere in posizione di precarietà personale, per decenni, quando evidentemente lo stesso personale esercita funzioni che hanno carattere stabile e non transitorio ed eccezionale.
Veniamo ad oggi.
La Commissione Cottarelli, che ha il compito di suggerire al Governo le modalità e i criteri per contenere la spesa per le risorse umane, dovrebbe tener conto del D.L. n. 101/13, laddove chiaramente sostiene che il lavoro flessibile è consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali. È lecito, ragionevole, ed auspicabile che la predetta Commissione valuti con equità e saggezza tale anacronistica situazione di aleatorietà di tale personale e che attraverso l’attuazione dell’art. 30 del D.lgs 165 stabilizzi la propria posizione di stato.
Il trasferimento del personale comandato nelle amministrazioni in cui presta servizio, con contestuale soppressione dei corrispondenti posti in organico nelle amministrazioni di appartenenza, comporterebbe un risparmio di spesa delle risorse umane presso gli uffici e le strutture con vacanze in organico.
Ma perché la politica si arrende agli interessi lobbistici delle Centrali sindacali e dell’alta burocrazia?
In tale quadro di riferimento s’innestano i dati statistici che il Diprus ha fornito a UNIVIP.
Infatti dopo reiterate richieste, da parte della scrivente Unione, circa “la dotazione organica del personale di ruolo e comandato in servizio presso la Presidenza con le rispettive vacanze organiche, nonché le unità di personale comandato transitato nei ruoli della Presidenza dal 1° gennaio del 2009 ad oggi” l’amministrazione presidenziale ha fornito i dati richiesti. Dall’esame della documentazione in argomento emerge quanto segue:

a) l’amministrazione non ha specificato se il numero del personale comandato inquadrato nei ruoli fosse avvenuto o meno in applicazione dell’articolo 30 del d. lgs. n.165 del 2001;

b) con quali criteri e modalità tali inquadramenti sono stati predisposti ed effettuati.

Tutto ciò nella più totale segretezza e nel silenzio assordante dei sindacati della Presidenza che, sempre pronti ad affermare l’importanza del loro ruolo quando ritengono di essere stati estromessi anche dalla più insignificante informativa, non hanno battuto ciglio in questo caso.

Chissà perché!

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