Le nuove decorrenze pensionistiche per il pubblico impiego nel decreto legge n.
78 del 31 maggio 2010
di Emanuele Soraci
Le misure correttive apportate alla
manovra finanziaria per il 2010/2012 sono state pubblicate sul
supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta
Ufficiale n. 125 con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”.
Come più volte preannunciato dal Presidente del Consiglio, gli interventi
correttivi sono molteplici e coinvolgono i più svariati settori economici, ma
l’intervento che maggiormente inciderà sulla collettività è nel settore
previdenziale, oltre a quello di contenimento della spesa pubblica in materia di
pubblico impiego. Come nota positiva si evidenzia che il temuto blocco della
corresponsione dell’indennità di buona uscita, così come la modifica delle quote
minime per accedere alla pensione e la paventata decorrenza delle nuove finestre
pensionistiche sin dal prossimo mese di luglio, non sono stati inserite nel
testo del decreto legge. Le misure correttive apportate, tuttavia, risultano
ugualmente corpose e attengono alla sostanziale modifica delle attuali finestre
di uscite sia per il pensionando che matura i requisiti per la fuoriuscita per
vecchiaia sia per colui il quale matura i requisiti di anticipata anzianità
contributiva e ai nuovi criteri di computo della buona uscita.
Ma la principale novità introdotta dal governo nel sistema previdenziale è senza
dubbio l’elisione delle finestre di uscite a decorrere dal 01 gennaio del 2011,
salvaguardando in tal modo il diritto di coloro che matureranno i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre del corrente anno. La lettera a) del
comma 1 e 2 dell’art. 12, sancisce, infatti, che chi conseguirà il diritto
alla pensione di vecchiaia o di anticipata anzianità entro il 2010 potrà
accedere serenamente al collocamento a riposo secondo le vecchie finestre
programmate dall’art. 1 della legge n. 247/2007, invece chi maturerà il diritto
al pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne)
con la maturazione anche dei requisiti contributivi o di anticipata anzianità
(secondo il sistema quote) a decorrere dal 01 gennaio 2011, si vedrà posticipato
il collocamento a riposo di ben 12 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
La stessa sorte toccherà anche ai dipendenti pubblici che matureranno i
requisiti per la pensione di anzianità con più di 40 anni di contribuzione.
Invero, in fase di stesura del decreto legge era stato proclamato l’intento di
inserire una clausola di salvaguardia per quest’ultima categoria di futuri
pensionati ma di questa, purtroppo, l’art. 12 non fa menzione. Il comma 2
dell’art. 12, infatti, fa riferimento all’art. 1 comma 6 della legge n.
243/04 nella sua totalità non lasciando spazio ad alcuna interpretazione
favorevole, anche se da più parti qualche dubbio persiste. Certamente non aver
previsto una ben che minima clausola di salvaguardia per chi supera i 40 anni di
contribuzione dal 1° gennaio 2011, costringendo il dipendente alla permanenza in
servizio per un anno dopo la maturazione del diritto, può essere
“giustificabile” solo con la necessità di dover affrontare la crisi economica
che si sta attraversando in quanto la permanenza in servizio comporta un
momentaneo alleggerimento della cassa previdenziale ma non reca alcun beneficio
al pensionando che continuerà a pagare contributi. L’unico beneficio che si
potrebbe intravedere è che nel corso dell’anno di attesa per il collocamento a
riposo il pensionando potrebbe ottenere dei benefici economici stipendiali che
incrementerebbero il computo pensionistico.
Dalla normativa in esame è escluso il personale del comparto della scuola
che continuerà ad andare in pensione ai sensi del comma 9 dell’art. 59 della
legge n. 449/1997 che prevede il collocamento a riposo con l’unica finestra di
settembre per chi matura i requisiti di età e di contribuzione entro il 31
dicembre dello stesso anno.
In sintesi, i requisiti in atto vigenti dal 2008 per poter accedere alla
pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione sono riportati
nella
tabella a).
Ad avvenuta maturazione dei requisiti evidenziati dalla tabella a) si individua
successivamente nella
prima colonna
della tabella b)
il trimestre in cui siano contemporaneamente
presenti sia il requisito dell’età anagrafica sia gli anni di contribuzione e
nella seconda colonna la corrispondente decorrenza della pensione (finestra di
uscita). Le finestre della tabella b), si ribadisce, resteranno in vigore per
tutti i pubblici dipendenti che matureranno il diritto al pensionamento entro il
31 dicembre 2010, successivamente a tale data le finestre scompariranno e per
chi maturerà il diritto al collocamento a riposo, secondo l’immutata tabella a),
dovrà attendere 12 mesi che decorreranno dalla maturazione dei requisiti, giuste
disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 12.
Può essere utile un esempio per una più facile compressione delle modifiche: il
pensionando che al 31/12/2010 matura i requisiti indicati nella tabella a)
(quota 95, cioè 59 anni di età anagrafica con 36 anni di contribuzione oppure 60
anni di età con 35 anni di contribuzione) accederà al pensionamento secondo le
finestre indicate nella tabella b), cioè a decorrere da gennaio del 2011 se
matura i requisiti entro il primo semestre oppure dal mese di luglio del 2011 se
il conseguimento dei requisiti avviene entro il secondo trimestre. Il
pensionando che matura, invece, i requisiti di cui alla tabella a) a decorrere
dal 01 gennaio 2011 (quota 96, cioè 60 anni di età anagrafica con 36 anni di
contribuzione oppure 61 anni di età con 35 anni di contribuzione) dovrà
attendere dodici mesi dalla maturazione dei requisiti e cosi a seguire secondo
una mobilità individuale della fuori uscita individuale che decorrerà dal
conseguimento del diritto stesso.
Una deroga è stata prevista per le donne che, al 31 dicembre 2009, hanno
maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva di cui all’art. 22
della legge n. 102/2009 (57 anni di età con 35 anni di contribuzione) che
conservano il diritto al pensionamento a condizione che optino per il calcolo
pensionistico con sistema contributivo.
Per quanto attiene coloro che maturano il diritto pensionistico per anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni si accede al collocamento a riposo
secondo la
tabella c) in vigore dal 2008
ai sensi dell’art. 1 comma 5 lettera a) della legge n. 247/07. Anche per costoro
vale la regola che per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 sarà
collocato a riposo con le vecchie finestre chi invece maturerà i requisiti a
decorrere dal 01 gennaio 2011 dovrà attendere 12 mese dall’avvenuta maturazione.
In analogia a quanto disposto per i soggetti che accedono al pensionamento
anticipato, la lettera a) del comma 1 dell’art. 12 sancisce che anche coloro che
maturano il diritto al pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica,
pensione di vecchiaia, dovranno attendere dodici mesi dalla maturazione del
diritto per essere collocati a riposo. Secondo le vigenti disposizioni di cui
alla legge n. 247/2007 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono
65 anni per gli uomini e ai sensi dell’art. 22 della legge n. 102/2009 per le
donne necessitano i 61 anni (limite soggetto a revisione). Bisogna, tuttavia,
precisare che per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica
liquidate secondo il sistema retributivo e misto bisogna anche aver maturato il
minimo di 20 anni di anzianità contributiva, ne sono sufficiente 15 anni di
contribuzione per coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992, (secondo
quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92). Per coloro
i quali accedono alla pensione di vecchiaia con la liquidazione secondo il
sistema contributivo sono sufficienti 5 anni di contribuzione. Le tabelle in
atto in vigore per la pensione di vecchiaia sono sancite ai sensi dell’art. 1
comma 5 lettera b) della legge n. 247/07
(vedesi allegato tabella d).
Bisogna fare una particolare menzione al combinato disposto dell’art. 1 della
legge n. 247/07 con il comma 11 dell’art. 72 della legge n. 133/2008 da cui si
deduce che se il limite del triennio 2009/2011 sancito dall’art. 72 sarà
prorogato o esteso anche per l’avvenire avremmo, anche in questo caso, una
ulteriore finestra mobile individuale. Nello specifico, l’art. 72 della legge n.
133/2008 lascia alle amministrazioni, ove ricorrono alcune specifiche ed
individuabili circostanze di natura oggettiva, un certo potere discrezionale
nella scelta di mantenere o meno in servizio il dipendente che sia in procinto
di maturare i 40 anni di contribuzione o il raggiunto dei limiti di età.
Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione intenda continuare ad avvalersi
della collaborazione del dipendente il rapporto di lavoro proseguirà sino alla
data concordata con il dipendente, oppure al raggiungimento dei limiti di età
(per coloro che superarono i 40 anni) o, infine, il rapporto di lavoro si
scioglierà a seguito di un preavviso di sei mesi, con una conseguente
fuoriuscita mobile individuale.
Viceversa, nel caso in cui l’amministrazione non intenda avvalersi della facoltà
di prosecuzione, si procederà alla risoluzione contrattuale e il dipendente
verrà collocato a riposo in funzione dell’avvenuta maturazione del diritto.
Un escamotage per coloro che intendano conseguire il pensionamento con 40 di
contribuzione senza aspettare un anno dalla maturazione dal diritto, è quello di
studiare con attenzione la tabella a) e, in funzione dell’avventa maturazione
del diritto con 39 anni di contribuzione, presentare istanza di pensionamento
alla propria amministrazione l’anno precedente alla maturazione.
In definitiva il diritto al pensionamento maturerà con i requisiti necessari per
il collocamento a riposo inferiore a 40 anni ma il computo pensionistico sarà
con 40 anni di contribuzione, con una fuori uscita anticipata di anno. Il
decreto legge, in corso di conversione a fine iter parlamentare, difficilmente
recherà ulteriori rettifiche o integrazioni all’art. 12 tranne per quanto
attiene innalzamento dell’età pensionabile delle donne.
Infatti, il nostro legislatore a breve dovrà adeguarsi alla normativa europea
che prevede la sostanziale parità di diritti tra uomini e donne nel limite
massimo di età pensionabile di 65^ anni, saranno così bruciate le graduali
tappe, tra l’altro già previste normativamente, di innalzamento dell’età
pensionabile delle donne al 65^ anno di età a decorrere dal 2016.
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