La casella di posta
elettronica di UNIVIP è stata letteralmente intasata da tantissime e-mail
di richiesta di chiarimenti circa il parere reso dallo studio legale CAPUNZO
sulla oramai nota questione della retrocessione in carriera a danno di molti
colleghi direttivi. La nostra Segreteria ha girato le domande allo studio legale
in questione.
Pubblichiamo, di seguito, il documento che ci è pervenuto.
INFORMATIVA LEGALE
STUDIO CAPUNZO
La presente azione mira al ristabilimento - circa la originaria consistenza mansionale e la decorrenza temporale - del cursus laborum di quanti, entrati nella P.A. all’esito del positivo superamento del concorso per il formale accesso alla Carriera Direttiva Ordinaria, quale carriera dirigenziale, si sono trovati loro malgrado retrocessi nei ranghi dei funzionari tout-court all’esito di una malintesa (se non fraudolenta) interpretazione (prima) ed applicazione (poi) della normativa succedutasi in materia di pubblico impiego.
I motivi di doglianza che verranno dallo Studio Legale Capunzo indicati a supporto delle istruende procedure giudiziarie sono molteplici e non è certamente questa la sede per illustrarli ma sin d’ora è lecito notiziare che in primis essi tenderanno a dimostrare la imprescrittibilità della pretesa, la permanente e perdurante illiceità della condotta serbata dai rispettivi Enti datoriali, l’entità del danno (anche morale) che ciascuno degli interessati ha subito per aver visto frustrato non solo la legittima aspettativa all’avanzamento nel proprio cursus laborum ma addirittura la retrocessione in ambiti funzionali che giammai potevano loro appartenere (né ontologicamente né giuridicamente).
· All’uopo verrà sottolineato come i singoli aderenti, già appartenenti ai ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria del Ministero della…., hanno visto nel tempo, per effetto di una serie di provvedimenti di (re)inquadramento nella nona qualifica funzionale, e di livellamento verso il basso, della loro posizione, vanificate le legittime aspettative derivanti dal fatto di aver sostenuto un concorso per la Carriera Direttiva Ordinaria;
· che tutti i bandi di concorso che riguardavano il personale trovavano la loro disciplina principe, nel dpr 748\72, da ciò consegue che il Ministero delle… è inadempiente;
· che la dimostrazione dell’inadempimento STA NEL FATTO CHE se si fosse proceduto correttamente, tutti coloro che sono stati assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria (ex - dpr 748\72, “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”) non dovevano né potevano essere inquadrati nella nona q.f.,ai sensi dell’art. 1 della l. 312/80 e del D.L. 9/86 conv. In L. 78/86;
§ che così operando si è proceduto (per la prima volta nella storia dell’ordinamento giuridico italiano!) a retrocedere una intera categoria di personale, assunto nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria a quelli della carriera impiegatizia con evidente elusione dei più elementari principi di logica prima ancora che di diritto;
§ chi è stato assunto nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria aveva diritto ad un avanzamento nelle superiori qualifiche dirigenziali della stessa carriera come individuate all’art. 1 e 51 del dpr 748\72, solo attraverso l’anzianità di servizio e per effetto di giudizi di non demerito, ex art. 54 del medesimo D.P.R.. Tant’è che la qualifica di Direttore Aggiunto di Divisione era appannaggio del personale assunto nei ruoli Dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal d.p.r. 748/72, che ripropone modificate nel loro nome iuris le qualifiche della carriera direttiva ordinaria istituita con D.p.r. 16/1956, nel quale è confluito il ruolo degli impiegati civili dello stato di gruppo “A”, di cui al regio decreto 2395/1923;
§ le qualifiche direttive del personale di gruppo “A”, confluito nei ruoli della carriera direttiva ordinaria di cui all’art. 12, 72 e 73 del D.P.R. 16/1956, sono state ridefinite nominalisticamente nelle qualifiche dirigenziali individuate dall’art. 1 e 51 d.p.r. 748/72;
§ Alla luce di quanto sopra esposto, e di quanto verrà documentato in sede conciliativa, lo scrivente studio legale intende agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento (in favore di quanti lo vorranno) del diritto ad essere inquadrati nel ruolo dei dirigenti ai sensi dell’art. 72, 15 e 23 del D.Lgs. 165/01,
Non spaventi gli interessati, fruitori della presente informativa, la circostanza che il D.P.R. n. 748/72 in molti suoi articoli risulti allo stato abrogato: in verità le norme che interessano sono sopravvissute e sopraggiunte sino ai nostri giorni attraverso una sequela assai intricata di richiami e rinvii contenuti nei preamboli e nelle note di normazioni la cui attuale vigenza lo scrivente studio legale ha puntigliosamente verificato in sede preliminare.